Cassazione Penale, Sentenza n. 34872/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro che aveva revocato l'indulto nella misura di sei mesi relativo a una sentenza definitiva del 19/04/1999 (Corte di appello di Reggio Calabria), in ragione di una successiva condanna, divenuta definitiva il 29/04/2019, a pena detentiva non inferiore a due anni (sentenza del 14/12/2018). Il ricorrente, estradato in Italia, sosteneva che la condanna sopraggiunta fosse ineseguibile nel nostro Paese per effetto del principio di specialità ex art. 721 c.p.p., non essendo stata concessa estradizione suppletiva e non essendosi verificati i presupposti alternativi di cui al comma 5 (lett. b) e c)), e che la pena già indultata si riferisse a fatti diversi e anteriori alla consegna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il principio di specialità non impedisce in assoluto la revoca di un beneficio (indulto o sospensione condizionale), perché la revoca è un effetto penale previsto dalla legge e ha natura ricognitiva; tuttavia l'eseguibilita della pena conseguente alla revoca è soggetta al principio di specialità. Il giudice dell'esecuzione deve verificare se il titolo interessato dalla revoca riguarda fatti diversi e anteriori alla consegna e, in caso affermativo, accertare se sussistono le condizioni che rendono eseguibile la pena (estensione dell'estradizione da parte dello Stato estero, consenso dell'estradato, mancato allontanamento nei 45 giorni o suo volontario rientro). Se tali condizioni non sussistono, non è legittimo disporre l'ordine di carcerazione o includere la pena nella esecuzione cumulativa. Poiché la Corte di appello non ha effettuato tali verifiche né si è pronunciata espressamente sull'eseguibilità, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte relativa all'eseguibilità della pena di sei mesi, confermando invece la revoca dell'indulto e rinviando per nuovo esame.
Norme richiamate
legge 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3
Norma richiamata quale presupposto della revoca dell'indulto: la revoca è motivata dalla sopravvenuta condanna a pena detentiva non inferiore a due anni prevista da questa disposizione come causa di decadenza del beneficio.
art. 721 cod. proc. pen. (principio di specialità)
Il principio di specialità limita l'esecuzione delle pene e l'adozione di misure restrittive nei confronti della persona estradata per reati diversi o anteriori rispetto a quelli per i quali è stata concessa l'estradizione. Esso non impedisce però in via assoluta l'esercizio della giurisdizione né la dichiarazione di effetti penali (come la revoca di benefici); impedisce l'esecuzione della pena salvo che non ricorrano le condizioni alternative previste (estradizione suppletiva, consenso, mancato allontanamento nei 45 giorni o volontario rientro).
art. 663 cod. proc. pen.
Richiamato a proposito dell'impossibilità, in assenza dei presupposti di eseguibilità, di includere la pena derivante dalla revoca nell'ordine di esecuzione di pene concorrenti e di disporre l'esecuzione contestuale delle pene cumulate.
Convenzione europea di estradizione (art. 14) e legge di ratifica 30 gennaio 1963, n. 300
Esempio di disciplina convenzionale che può introdurre limiti alla procedibilità o all'esercizio della giurisdizione in relazione a persone estradate; ove tali limitazioni sussistano, esse vincolano il trattamento della procedura nazionale.
Massime di principio
- La revoca di un beneficio (indulto, sospensione condizionale) può essere disposta in ragione di una sentenza sopravvenuta anche se quella sentenza è ineseguibile per effetto del principio di specialità: la revoca ha natura ricognitiva ed è effetto di legge.
- Il principio di specialità impedisce invece l'esecuzione della pena detentiva non coperta dall'estradizione suppletiva e l'adozione di misure cautelari o di carcerazione relative a tale pena, salvo che non ricorrano le condizioni alternative previste dall'art. 721 c.p.p. (estensione dell'estradizione, consenso dell'estradato, mancato allontanamento nei 45 giorni o rientro volontario).
- Il giudice dell'esecuzione che dispone la revoca di un beneficio deve espressamente verificare e pronunciarsi sull'eseguibilità della pena che deriva dalla revoca, soprattutto quando la condanna sopraggiunta riguarda fatti diversi e anteriori alla consegna.
- Non è legittimo includere una pena derivante da una revoca (se ineseguibile per specialità) in un provvedimento di esecuzione di più pene concorrenti o disporre la loro esecuzione cumulata senza che le condizioni di eseguibilità siano soddisfatte.
- In casi analoghi al ricorrente, la difesa dovrà chiedere al giudice dell'esecuzione una verifica puntuale dei titoli, della coincidenza dei fatti con quelli per cui è stata concessa l'estradizione e una dichiarazione espressa sull'eseguibilità; se mancano condizioni di eseguibilità, opporre la preclusione all'ordine di carcerazione.
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