Cassazione Civile, Ordinanza n. 32429/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un dipendente da un'impresa individuale sottoposta a sequestro di prevenzione e amministrata giudiziariamente. Il lavoratore aveva chiesto in primo grado l'accertamento dell'invalidità/inefficacia/nullità/illegittimità del licenziamento del 2 aprile 2019, con reintegrazione o, in subordine, con condanna al pagamento dell'indennità prevista dal d.lgs. n. 23/2015. La Corte d'appello aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e riconosciuto solo una tutela indennitaria. L'impresa ricorrente ha impugnato la decisione di merito con tre motivi: (1) violazione degli artt. 41 e 56 d.lgs. n. 159/2011 per avere la Corte d'appello ritenuto necessaria una motivazione del provvedimento di mancato subentro; (2) violazione degli stessi articoli per avere ritenuto che la comunicazione di mancato subentro dovesse essere resa solo nelle forme e nei termini dell'art. 41; (3) violazione dell'art. 56 d.lgs. n. 159/2011 per avere applicato tutele giuslavoristiche invece delle regole speciali del codice antimafia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo corretta l'impostazione secondo cui il recesso dell'amministrazione giudiziaria, in un contesto di sequestro di prevenzione, richiede motivazione ma non necessariamente una motivazione analitica né la previa relazione ex art. 41 come condizione vincolante quando la decisione sia fondata su ragioni di ordine pubblico. Ha inoltre affermato che il termine dell'art. 41 ha natura ordinatoria e che la relazione prevista da tale disposizione è riferita alla gestione produttiva dell'azienda, non a decisioni autonome di recesso per ragioni di ordine pubblico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare il caso e regolare anche le spese. Il terzo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 41 d.lgs. n. 159/2011
La relazione dell'amministratore giudiziario ha funzione legata alla gestione dell'azienda sequestrata; il termine previsto ha natura ordinatoria e non perentoria; la relazione non è vincolante per decisioni di recesso fondate su ragioni di ordine pubblico.
art. 56 d.lgs. n. 159/2011
In caso di sequestro di prevenzione l'amministratore giudiziario può subentrare o risolvere i contratti pendenti, compresi i rapporti di lavoro; la dichiarazione di non subentro deve essere motivata e può richiamare la procedura e il decreto del giudice delegato, senza necessità di esposizione analitica di tutti gli elementi.
art. 35 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato nei precedenti di legittimità come base della legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro disposta nell'ambito della procedura di prevenzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 152, comma 2, c.p.c.
Richiamato per escludere che il termine dell'art. 41 d.lgs. n. 159/2011 sia perentorio in mancanza di espressa previsione.
art. 4 d.lgs. n. 23/2015
Richiamato dalla Corte d'appello quale base della tutela riconosciuta al lavoratore, ma il terzo motivo relativo alla tutela applicabile è stato assorbito.
art. 9 d.lgs. n. 23/2015
Richiamato in sede di domanda del lavoratore per la determinazione dell'indennità in ipotesi subordinata.
art. 429 c.p.c.
Richiamato nella domanda del lavoratore per interessi e svalutazione sulle somme richieste.
artt. 1, 2, 3 L. 604/1966
Richiamati dal lavoratore per sostenere l'applicabilità della normativa ordinaria di protezione contro il licenziamento.
art. 2119 c.c.
Richiamato dal lavoratore per contestare la possibilità di una risoluzione ad nutum priva delle garanzie del licenziamento individuale.
art. 24 Carta Sociale Europea
Richiamata nei precedenti per affermare il principio generale della necessità di motivazione del recesso.
Massime di principio
- Nel sequestro di prevenzione dell'azienda, la disciplina antimafia speciale si applica anche ai rapporti di lavoro pendenti e consente all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, di scegliere tra subentro e risoluzione del rapporto.
- La dichiarazione di non subentro nel rapporto di lavoro deve essere motivata, ma la motivazione non deve necessariamente essere analitica: è sufficiente il richiamo alla procedura di prevenzione e al decreto del giudice delegato, purché emerga la ragione della cessazione del rapporto.
- La relazione dell'amministratore giudiziario prevista per la gestione dell'azienda ha funzione ordinatoria e non costituisce passaggio vincolante o condizione necessaria per decisioni di recesso fondate su ragioni di ordine pubblico.
- Quando la decisione di non proseguire il rapporto dipende da esigenze di ordine pubblico collegate alla procedura antimafia, il giudice di merito deve valutare il provvedimento del giudice delegato e il contesto della misura di prevenzione, non potendo limitarsi a pretendere la sola scansione procedimentale dell'art. 41.
- In assenza di espressa previsione, un termine procedimentale non è perentorio; la sua violazione non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto se la norma non lo qualifica come tale.
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