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Sentenza

Sentenza n. 4108/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 07484/2024, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202504988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di esclusione da una procedura per l’attribuzione di agevolazioni a sostegno dell’efficientamento e del risparmio energetico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società era stata inizialmente ammessa alla procedura con 83 punti e un contributo riconosciuto di euro 117.168,06, ma veniva successivamente esclusa perché la propria amministratrice e legale rappresentante aveva riportato una sentenza di applicazione della pena su richiesta, irrevocabile nel 2011, per omesso versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 10-ter d.lgs. 74/2000. La società deduceva difetto di motivazione del preavviso di rigetto e del provvedimento finale, evidenziando che il fatto risaliva al 2007, riguardava una diversa società, l’imposta era stata successivamente versata e il reato era stato dichiarato estinto nel corso del procedimento ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p. Deduceva inoltre l’insussistenza di un concreto motivo escludente, la necessità di attivare il soccorso istruttorio o il self-cleaning, la violazione dei principi di legalità e proporzionalità, nonché l’illegittimità o la disapplicazione della clausola del bando ove interpretata come riferita a qualsiasi condanna penale. In appello contestava anche la sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per omessa rituale notifica ai controinteressati. Con precedente sentenza non definitiva, il Consiglio di Stato aveva già riformato la decisione di primo grado su tale profilo processuale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado annullando il provvedimento di esclusione. Il giudice ha rilevato che la clausola dell’avviso non prevedeva l’esclusione per qualunque condanna penale, ma soltanto per condanne relative a reati gravi, commessi in danno dello Stato o della Comunità e incidenti sulla moralità professionale. La Regione, pur essendo stata informata dell’estinzione del reato e dei fatti rilevanti, si era limitata a richiamare genericamente il preavviso, il certificato del casellario e la clausola del bando, senza svolgere né esplicitare una valutazione concreta sulla gravità del reato, sul suo effettivo rilievo rispetto alla moralità professionale dell’impresa, sul lungo tempo trascorso e sull’intervenuta estinzione. È stata ritenuta carente anche la motivazione relativa a eventuali omissioni dichiarative. Il difetto motivazionale è stato considerato assorbente rispetto agli ulteriori profili dedotti, inclusi soccorso istruttorio, self-cleaning e rilevanza temporale del pregiudizio. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, dell’avviso pubblico

    Al momento della presentazione della domanda, le imprese proponenti devono possedere i seguenti requisiti: […] non avere amministratori e/o legali rappresentanti che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato ovvero nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale

    La clausola non rende ostativa qualsiasi condanna penale, ma richiede che la condanna riguardi un reato grave, commesso in danno dello Stato o della Comunità e incidente sulla moralità professionale; la sussistenza di tali elementi deve essere oggetto di una valutazione concreta e adeguatamente motivata.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta è contemplata dalla clausola del bando tra i provvedimenti penali potenzialmente rilevanti, ma assume efficacia escludente solo quando riguardi i reati qualificati dalla clausola come gravi, lesivi dello Stato o della Comunità e incidenti sulla moralità professionale.

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    estinzione del reato per decorso del periodo di cinque anni senza commissione di reati della stessa indole

    L’intervenuta estinzione del reato, anche se dichiarata giudizialmente dopo la presentazione della domanda ma in presenza di un quinquennio già maturato, è una circostanza rilevante che l’amministrazione deve considerare nella valutazione concreta del motivo escludente e deve motivatamente ponderare.

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    La condanna per omesso versamento dell’IVA non determina automaticamente l’esclusione dalla procedura agevolativa; occorre motivare specificamente la riconducibilità del fatto ai requisiti qualificati previsti dall’avviso.

  • art. 57, par. 7, direttiva 2014/24/UE

    La disciplina della durata temporale dei pregiudizi nelle procedure di evidenza pubblica non è direttamente applicabile alla fattispecie, ma il decorso del tempo resta comunque rilevante nella valutazione concreta richiesta dalla clausola dell’avviso.

Massime di principio

  • Quando una lex specialis prevede l’esclusione per condanne relative a reati gravi, commessi in danno dello Stato o della Comunità e incidenti sulla moralità professionale, non è sufficiente richiamare l’esistenza di una condanna: l’amministrazione deve verificare e motivare concretamente la sussistenza di tutti gli elementi qualificanti della clausola.
  • La motivazione per relationem del provvedimento di esclusione è insufficiente quando gli atti richiamati si limitano a riprodurre la condanna penale e la clausola del bando senza spiegare perché, alla luce della concreta fattispecie, il reato sia grave, lesivo dell’interesse pubblico qualificato e incidente sulla moralità professionale dell’impresa.
  • L’amministrazione deve considerare e motivatamente valutare le circostanze sopravvenute o rappresentate nel procedimento che incidono sulla rilevanza del precedente penale, tra cui l’estinzione del reato, il lungo tempo trascorso dai fatti e l’eventuale intervenuto adempimento dell’obbligazione tributaria.
  • L’esclusione per carenza dei requisiti morali non può essere fondata genericamente su una presunta omissione dichiarativa quando l’amministrazione non abbia previamente chiarito, con motivazione adeguata, la concreta rilevanza del fatto penale sottostante e l’obbligo dichiarativo violato.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimentoAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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