Cassazione Civile, Ordinanza n. 17587/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un solo motivo, contro la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato la decisione della CTP di Latina. La controversia riguardava il servizio idrico integrato e, in particolare, il trasferimento al gestore delle infrastrutture e dei beni relativi al servizio idrico disposto dal Comune ai sensi dell’art. 12 della legge n. 36 del 1994. Secondo i giudici di merito, tale trasferimento non era soggetto a IVA perché l’art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006 lo qualificava come concessione d’uso gratuita. Nel corso del giudizio di legittimità il Comune ha depositato istanza di sospensione ex art. 5 l. n. 130 del 2022 e, successivamente, istanza di estinzione, corredata dalla documentazione attestante il pagamento del dovuto.
La decisione
La Corte ha accolto l’istanza di estinzione del giudizio proposta dal Comune, rilevando che era decorso il termine del 15 marzo 2023 senza che fosse stata presentata istanza di trattazione e senza che fosse intervenuto diniego della definizione agevolata da parte dell’Amministrazione. Di conseguenza il giudizio è stato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 5 l. n. 130 del 2022. Le spese sono state poste a carico di ciascuna parte per quanto sostenuto.
Norme richiamate
art. 12 legge n. 36 del 1994
Richiamato come base del trasferimento delle infrastrutture e dei beni relativi al servizio idrico al gestore.
art. 153 d.lgs. n. 152 del 2006
Indicato dalla sentenza di merito come norma che qualifica la dazione come concessione d’uso gratuita, con conseguente esclusione dell’assoggettamento a IVA.
art. 378 c.p.c.
Norma che ha consentito il deposito di memoria da parte dell’Agenzia delle entrate.
art. 5 l. n. 130 del 2022
Norma posta a fondamento dell’istanza di estinzione e della declaratoria di estinzione del giudizio in presenza della definizione agevolata e del decorso del termine senza istanza di trattazione o diniego amministrativo.
Massime di principio
- Quando sopravviene una definizione agevolata prevista dalla legge e la parte interessata documenta l’avvenuto pagamento, il giudizio può essere dichiarato estinto se, decorso il termine fissato dalla disciplina speciale, non risulta presentata istanza di trattazione e non vi sia diniego dell’Amministrazione.
- La declaratoria di estinzione del giudizio assorbe la decisione sul merito del ricorso originario, che resta privo di esame.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha sostenute, secondo quanto disposto dalla Corte nel caso concreto.
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