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Sentenza

Sentenza n. 370/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale n. 385 del 9 aprile 2026 con cui è stata approvata la graduatoria finale relativa al concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti nel profilo di collaboratore professionale viabilità e conduzione mezzi – area degli operatori esperti del CCNL Funzioni Locali, indetto della Provincia di Chieti con determinazione dirigenziale n. 1251 del 24 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202600205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di concorso pubblico, nella parte in cui non riconosce la riserva di posto per gli operatori volontari del servizio civile universale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico indetto dalla Provincia di Chieti per sei posti di collaboratore professionale viabilità e conduzione mezzi. Pur essendo in possesso, alla data di presentazione della domanda, del titolo di riserva previsto per gli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale, nella domanda ha erroneamente dichiarato di non possederlo. Prima dell’approvazione della graduatoria finale, tuttavia, ha trasmesso all’Amministrazione, tramite PEC, la documentazione attestante lo svolgimento del servizio civile e ha manifestato la volontà di avvalersi della riserva. Ha dedotto la violazione dell’art. 18 del d.lgs. n. 40/2017 e della lex specialis, nonché la violazione dell’art. 6 l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, lamentando il mancato soccorso istruttorio. La Provincia e il controinteressato hanno invocato il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, sostenendo che il candidato dovesse sopportare le conseguenze dell’erronea dichiarazione resa nella domanda.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il titolo di riserva, al pari dei titoli di preferenza, non sia oggetto di valutazione durante le prove selettive, ma rilevi soltanto nella fase successiva di formazione della graduatoria finale. Pertanto, la sua produzione dopo il superamento della prova selettiva e prima dell’approvazione della graduatoria non altera la par condicio tra i concorrenti. Deve prevalere la considerazione sostanziale del possesso del titolo, purché esso fosse posseduto alla data di presentazione della domanda e sia stato trasmesso all’Amministrazione prima della pubblicazione della graduatoria di merito. Il principio di autoresponsabilità non può essere utilizzato per escludere la valutazione di un titolo di riserva già esistente e tempestivamente documentato, poiché tale principio riguarda il possesso dei requisiti di partecipazione e non opera nello stesso modo per i titoli destinati a incidere soltanto sulla graduatoria finale. Il TAR ha quindi annullato la graduatoria nella parte in cui non riconosceva al ricorrente la riserva di posto e ha ordinato alla Provincia di riformularla in parte qua. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. n. 40/2017

    Richiamato quale fondamento della riserva di posto in favore degli operatori volontari del servizio civile universale.

  • art. 6 l. n. 241/1990

    Invocato dal ricorrente in relazione al mancato soccorso istruttorio e al difetto di istruttoria.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio cautelare.

  • art. 16 d.P.R. n. 487/1994

    Conferma che la documentazione relativa ai titoli di riserva e di preferenza può essere prodotta successivamente allo svolgimento delle prove, nella fase funzionale alla formazione della graduatoria.

  • artt. 46, 47 e 48 d.P.R. n. 445/2000

    Richiamati dal bando per disciplinare le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nella domanda di partecipazione.

  • artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445/2000

    Richiamati dal bando quanto alle conseguenze delle falsità in atti e delle dichiarazioni mendaci.

  • art. 4, comma 4, d.l. n. 25/2025

    Ai sensi dell’articolo 4 comma 4 del D.L. n. 25/2025

    Richiamato dal bando quale base normativa della riserva di un posto per gli operatori volontari del servizio civile universale o nazionale.

  • art. 3 del bando di concorso

    il possesso eventuale dei titoli di riserva previsti dalla presente procedura di concorso

    Prevedeva l’obbligo di dichiarare nella domanda il possesso dei titoli di riserva; tale clausola non è stata ritenuta ostativa alla valutazione del titolo posseduto e documentato prima della graduatoria finale.

Massime di principio

  • I titoli di riserva e di preferenza, poiché rilevano soltanto nella fase di formazione della graduatoria finale e non nella valutazione delle prove selettive, possono essere documentati dal candidato che li possedeva già alla data della domanda anche dopo lo svolgimento delle prove, purché prima dell’approvazione o pubblicazione della graduatoria di merito.
  • L’omessa o erronea dichiarazione nella domanda di partecipazione di un titolo di riserva già posseduto non impedisce la sua valutazione quando il candidato lo trasmetta all’Amministrazione dopo il superamento della prova selettiva e prima della formazione della graduatoria finale.
  • La valutazione tardiva, rispetto alla domanda di partecipazione, di un titolo di riserva già esistente non viola la par condicio quando il titolo non incide sull’ammissione o sulla valutazione delle prove, ma soltanto sull’ordine finale dei candidati.
  • Il principio di autoresponsabilità dei concorrenti non può essere applicato automaticamente all’omessa dichiarazione di titoli di riserva o preferenza, poiché opera diversamente rispetto alle dichiarazioni concernenti i requisiti di partecipazione e non prevale sulla considerazione sostanziale di un titolo legalmente posseduto e tempestivamente documentato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiSoccorso istruttorioOnere della prova e principio dispositivo

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