Sentenza n. 4413/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di appuntamento per il rilascio di visto di ingresso per motivi di studio avanzata dal ricorrente e per la conclusione del procedimento in questione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per presentare la domanda di visto di studio e sulla successiva conclusione del procedimento
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito contro l’inerzia dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad, lamentando sia la mancata fissazione di un appuntamento necessario per formalizzare la domanda di visto di ingresso per motivi di studio, previa preiscrizione universitaria, sia la mancata conclusione del procedimento con il rilascio del visto. Nelle more del giudizio, l’appuntamento è stato fissato. La ricorrente aveva quindi ottenuto quanto richiesto con riferimento alla possibilità di presentare la domanda. Quanto alla domanda di conclusione del procedimento e di rilascio del titolo, il TAR ha rilevato che essa non era ricompresa nella procura speciale, limitata al giudizio relativo alla mancata convocazione per la presentazione della domanda di visto, e che, al momento della proposizione del ricorso, non era ancora decorso il termine di novanta giorni per la definizione del procedimento, il quale decorre dalla presentazione della domanda resa possibile dall’appuntamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda relativa alla fissazione dell’appuntamento, poiché l’amministrazione lo aveva concesso durante il giudizio. Ha invece dichiarato inammissibile la domanda diretta alla conclusione del procedimento con il rilascio del visto: da un lato, perché non coperta dalla procura speciale; dall’altro, perché proposta prima della decorrenza del termine di novanta giorni per provvedere, decorrente dalla presentazione della domanda di visto. Il giudice ha inoltre affermato che l’amministrazione deve fissare celermente l’appuntamento richiesto, mentre il termine per la decisione sulla domanda decorre soltanto dalla sua presentazione. Le spese sono state compensate in ragione dell’ingente flusso di domande gravante sull’ambasciata e della reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 349/1999
Il termine per provvedere sulla domanda di visto decorre dalla presentazione della domanda; prima di tale momento non è configurabile la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento entro il termine previsto.
Massime di principio
- Nelle procedure per il rilascio del visto di ingresso, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla presentazione della domanda e non dalla mera richiesta di un appuntamento necessario a formalizzarla.
- La richiesta di fissazione dell’appuntamento costituisce un’attività necessaria per consentire la presentazione della domanda di visto; l’amministrazione competente è pertanto tenuta a fissarlo celermente, anche se il termine per decidere sulla domanda decorre soltanto dalla sua effettiva presentazione.
- L’azione avverso il silenzio relativa alla mancata fissazione dell’appuntamento diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione concede l’appuntamento richiesto.
- La domanda di conclusione del procedimento con rilascio del titolo è inammissibile se proposta prima della decorrenza del termine legale per provvedere, nonché se non risulta compresa nella procura speciale conferita al difensore.
Come è indicizzato
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