Sentenza del 29/04/2015 n. 8676 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella relativa a IVA, IRAP, IRPEF, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 1998, sostenendo che fosse illegittima perché l'avviso di accertamento presupposto non gli era stato validamente notificato. In particolare, il messo notificatore aveva appreso dal portiere che il destinatario era "sloggiato da circa un anno" e aveva proceduto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., anziché verificare se si trattasse di un trasferimento nello stesso Comune o applicare la procedura prevista per il destinatario trasferito in luogo sconosciuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbiti gli altri. Ha stabilito che, quando il destinatario risulta "sloggiato" o trasferito in luogo sconosciuto, il notificatore deve svolgere le necessarie ricerche nel Comune del domicilio fiscale e applicare la procedura prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), non la procedura ordinaria dell'art. 140 c.p.c. Poiché l'avviso di accertamento non era stato validamente notificato, la cartella, quale atto consequenziale, è stata dichiarata illegittima. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio quanto al merito; l'Amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Si applica quando la residenza e l'indirizzo del destinatario sono conosciuti, ma la consegna non può essere eseguita perché il destinatario e gli altri possibili consegnatari sono temporaneamente assenti o irreperibili presso quell'indirizzo.
Art. 143 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente per l'ipotesi di irreperibilità assoluta, quando non sia possibile individuare la residenza, dimora o domicilio del destinatario.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e)
Disciplina la notificazione degli atti tributari quando il contribuente risulta trasferito o sloggiato in luogo sconosciuto. Richiede le verifiche necessarie e una procedura specifica, comprendente anche l'affissione nell'albo del Comune dell'avviso di deposito previsto dall'art. 140 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
È stato invocato per denunciare l'omessa pronuncia della CTR su una specifica censura relativa agli accertamenti che il notificatore avrebbe dovuto svolgere prima di consegnare l'atto al portiere. Il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.
Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4
Norme processuali indicate come parametro per le denunce di violazione o falsa applicazione di legge e di omessa pronuncia.
Massime di principio
- La notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza o domicilio sia ancora quello corretto e che l'assenza del destinatario sia temporanea; non è sufficiente che il destinatario non venga trovato all'indirizzo.
- La dichiarazione del portiere secondo cui il destinatario è "sloggiato" segnala un possibile trasferimento e impone al notificatore ulteriori verifiche, anche anagrafiche e nel Comune del domicilio fiscale.
- Se il destinatario si è trasferito in un altro indirizzo dello stesso Comune, la notifica deve essere tentata presso il nuovo indirizzo; se invece il trasferimento è verso un luogo sconosciuto, deve essere applicata la procedura speciale prevista dall'art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973.
- L'inosservanza della procedura di notifica dell'avviso di accertamento rende invalido l'atto presupposto e può determinare l'illegittimità della cartella di pagamento successiva, salvo che l'Amministrazione dimostri validamente la conoscenza dell'atto o altri presupposti idonei a sanare il vizio.
- Quando la Corte accerta che manca la valida notifica dell'atto presupposto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può dichiarare direttamente illegittima la cartella, senza rinviare la causa al giudice di merito.
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