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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15372/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di due deliberazioni assembleari di una società a responsabilità limitata che avevano disposto l'esclusione di un socio dalla compagine sociale. Il tribunale aveva dichiarato la nullità delle delibere; la corte d'appello aveva confermato la decisione, respingendo il gravame dei due soci intervenuti adesivamente. In cassazione i ricorrenti deducevano, con tre motivi, che: 1) la loro posizione era quella di interventori adesivi dipendenti della società in bonis e, pertanto, la regolazione delle spese avrebbe dovuto seguire quella della parte adiuvata, con conseguente compensazione; 2) il giudice di merito avrebbe dovuto segnalare d'ufficio una questione rilevabile ex officio, ossia la cessazione della materia del contendere, sopravvenuta per effetto dell'adesione del fallimento della società alla domanda dell'attore, e avrebbe inoltre erroneamente consentito la prosecuzione della lite nonostante il preteso venir meno dell'interesse ad agire e la asserita violazione dei doveri di lealtà processuale; 3) la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il motivo di appello relativo alla condanna alle spese nei confronti della società poi fallita, in assenza di reale contrapposizione tra i ricorrenti e la parte adiuvata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il tribunale aveva accolto la domanda nel giudizio in cui i ricorrenti erano intervenuti per contrastare l'impugnazione e, avendo essi assunto una posizione attiva di contrasto, restavano soggetti al principio di soccombenza per le spese. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la sua formulazione confusa e contraddittoria, osservando comunque che la cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d'ufficio se i fatti risultano dagli atti, ma che gli interventori adesivi dipendenti non hanno autonoma legittimazione a far valere in appello tale questione, salvo eccezioni non ricorrenti. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, perché non vi era stata omissione di esame, essendo corretta la statuizione sulle spese in applicazione del principio di soccombenza. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione

    È invocato come parametro di validità della motivazione della sentenza, ma la Corte non ravvisa alcuna omissione decisoria rilevante rispetto alle censure formulate.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    violazione o falsa applicazione

    È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte esclude che la sentenza impugnata fosse priva di adeguata giustificazione sulla regolazione delle spese e sul rigetto dell'appello.

  • art. 92 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione

    È richiamato dai ricorrenti sulla compensazione delle spese; la Corte conferma invece l'applicazione del principio di soccombenza.

  • art. 105 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione

    È evocato per sostenere la natura dell'intervento; la Corte osserva che l'interventore adesivo dipendente che prenda posizione attiva di contrasto resta soggetto alla soccombenza.

  • art. 101 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione

    È richiamato in relazione al dovere di contraddittorio e alla segnalazione officiosa di questioni rilevabili d'ufficio; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 112 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione

    È richiamato a sostegno della lamentata omessa pronuncia; la Corte esclude che vi sia stata omissione di esame dei motivi di appello.

  • art. 345 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione

    È richiamato dalla sentenza d'appello per qualificare come nuova e quindi inammissibile in gravame la domanda di cessazione della materia del contendere; la Corte di cassazione, pur segnalando che il rilievo officioso è astrattamente possibile, conferma comunque il rigetto del gravame per altra ragione di diritto.

  • art. 88 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione

    È invocato dai ricorrenti per asserita violazione dei doveri di lealtà e probità processuale; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    pari a quello previsto per il ricorso

    È la base del contributo unificato aggiuntivo richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • L'interventore adesivo dipendente che assuma una posizione attiva di contrasto rispetto alla controparte non può pretendere, solo per effetto dell'adesione alla posizione della parte adiuvata, di sottrarsi al principio di soccombenza nella regolazione delle spese.
  • La cessazione della materia del contendere, quando i fatti sopravvenuti risultino dagli atti, è rilevabile anche d'ufficio; tuttavia, l'interventore adesivo dipendente non ha autonoma legittimazione a far valere in appello tale questione, salvo che si tratti di profili che incidano specificamente sulla qualificazione del suo intervento o sulle spese poste a suo carico.
  • Una censura di omessa pronuncia o di violazione del contraddittorio è inammissibile se formulata in modo confuso, cumulando doglianze eterogenee senza individuare con precisione la questione decisiva asseritamente trascurata e il suo rilievo nel giudizio di legittimità.
  • Quando il giudice di merito ha comunque esaminato la controversia e regolato correttamente le spese secondo soccombenza, non sussiste omessa pronuncia solo perché non abbia accolto la tesi della cessazione della materia del contendere o della compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssembleaSpese di lite
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneImpugnazione delibere assembleari
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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