Cassazione Penale, Sentenza n. 04317/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva proposto istanza ex art. 671 c.p.p. davanti alla Corte d'assise d'appello di Napoli - giudice dell'esecuzione - chiedendo il riconoscimento del concorso formale tra il tentativo di omicidio e la partecipazione all'associazione camorristica, sostenendo che si trattava di reati materialmente coincidenti e non di reato continuato. La Corte d'assise d'appello dichiarò l'istanza inammissibile ritenendola riproposizione di una precedente domanda volta alla continuazione; il ricorrente impugnò tale decisione in Cassazione. Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deduceva un errore di fatto della Cassazione (svista/errata percezione delle risultanze) nel ritenere che l'istanza mirasse alla continuazione e non al concorso formale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. sia applicabile solo per errori di fatto percettivi e decisivi nella motivazione e non per mere questioni di diritto o interpretazioni giuridiche. La Corte ha osservato che la questione era già stata esaminata nel decreto di fissazione dell'udienza, che aveva evidenziato la manifesta infondatezza dell'assunto del ricorrente e aveva chiarito che, comunque, l'esclusione del concorso formale derivava a fortiori dal mancato riconoscimento della continuazione. Per tali ragioni non è ravvisabile la svista denunciata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimedio eccezionale per errore di fatto 'percettivo' commesso dalla Corte nella lettura delle risultanze processuali; applicabile solo se l'errore ha inciso in modo determinante sulla motivazione. Non è utilizzabile per errori di diritto o per interpretazioni giuridiche anche se contrastanti con orientamenti consolidati.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le istanze al giudice dell'esecuzione; qui la richiesta era volta al riconoscimento del concorso formale tra reati nell'ambito del procedimento esecutivo.
art. 666 cod. proc. pen.
Regola i provvedimenti del giudice dell'esecuzione; la violazione dedotta riguardava l'eventuale mancata motivazione sull'inammissibilità dell'istanza.
art. 665 cod. proc. pen.
Stabilisce la competenza del giudice dell'esecuzione; richiamato per precisare che la Corte d'assise d'appello di Napoli era giudice competente per l'istanza ex art. 671 c.p.p.
Massime di principio
- Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. tutela solo l'errore di fatto percettivo e decisivo nella motivazione: non può essere usato per contestare interpretazioni di diritto o valutazioni giuridiche.
- Se il giudice ha già esaminato e motivato sulla questione (anche nel decreto di fissazione dell'udienza), è difficile fondare una censura su una presunta svista; la pretesa omissione deve essere reale e decisiva.
- Un'istanza dichiarata ripetitiva o manifestamente infondata può essere considerata inammissibile per difetto d'interesse; chi richiede il riconoscimento di forme di concorso tra reati deve dimostrare che la domanda solleva un punto effettivamente non esaminato.
- Quando la mancata accoglienza di una richiesta deriva da un diverso esito su un profilo connesso (es. mancato riconoscimento della continuazione), il ricorrente deve spiegare perché tale diverso esito non pregiudichi comunque il risultato finale richiesto.
- Il rischio di condanna alle spese o a somme a titolo di ammende e sanzioni processuali è concreto in caso di ricorsi ritenuti manifestamente infondati o inammissibili.
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