Sentenza del 12/11/2015 n. 4855 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Metodo sintetico - Redditometro - Prova contraria - Dimostrazione in merito alla capacità patrimoniale dell'intero nucleo familiare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto che l’accertamento sintetico può essere superato dimostrando che il tenore di vita del nucleo familiare era sostenuto dalle risorse economiche dell’altro coniuge. Pertanto, la ricostruzione del reddito riferita alla moglie non può fondarsi esclusivamente sulle spese familiari, se il contribuente prova in modo concreto e documentato che esse erano finanziate dal patrimonio o dai redditi del coniuge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva ricostruito sinteticamente il reddito della contribuente mediante il redditometro, ritenendo che il suo tenore di vita fosse incompatibile con i redditi dichiarati. La questione riguardava la prova contraria: la contribuente sosteneva che tale capacità di spesa fosse spiegabile considerando la capacità patrimoniale e reddituale dell’altro coniuge, il cui patrimonio era sufficiente a sostenere le spese contestate.
Norme richiamate
Articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973
La norma disciplina l’accertamento sintetico e consente al contribuente di fornire la prova contraria rispetto alla presunta capacità reddituale desunta dalle spese e dagli elementi indicativi di capacità contributiva. Tale prova può riguardare anche le risorse economiche dell’intero nucleo familiare.
Massime di principio
- Nel redditometro, le spese sostenute dal nucleo familiare non dimostrano automaticamente che il reddito necessario a sostenerle appartenga al contribuente sottoposto ad accertamento.
- La prova contraria può essere fondata sulle disponibilità patrimoniali e reddituali del coniuge o di altri componenti del nucleo familiare, purché siano dimostrate con documentazione concreta e coerente.
- È necessario collegare le risorse dell’altro familiare alle spese contestate, dimostrando la loro effettiva disponibilità e la concreta destinazione al mantenimento del tenore di vita.
- La mera allegazione dell’esistenza di un patrimonio familiare non è normalmente sufficiente: occorre fornire elementi documentali, come redditi dichiarati, disponibilità bancarie, vendite, finanziamenti o trasferimenti di denaro.
- In situazioni analoghe, l’accertamento deve considerare la capacità economica complessiva del nucleo familiare e non attribuire automaticamente a un solo coniuge tutte le spese familiari.
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