Cassazione Penale, Sentenza n. 6756/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha approvato il rendiconto dell'amministratore giudiziario relativo ai beni confiscati. Il ricorrente deduce: (1) violazione dell'art. 43 d.lgs. n. 159/2011 perché il rendiconto è stato approvato inaudita altera parte nonostante il deposito tempestivo di osservazioni che contestavano analiticamente diverse voci; (2) vizio di motivazione in quanto il provvedimento non ha dato risposta ai rilievi contenuti nelle osservazioni.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la disciplina dell'art. 43 d.lgs. 159/2011 (contenuto del conto, deposito e termine per osservazioni, requisito di specificità delle contestazioni e obbligo di fissare udienza se permangono contestazioni rilevanti). Ha stabilito che, se il giudice delegato approva immediatamente il rendiconto, deve motivare adeguatamente perché le contestazioni non sono specifiche o non riguardano singole voci contabili. Nel caso di specie il provvedimento impugnato si è limitato a ripetere la formula di legge senza precisare se e quando le osservazioni fossero state depositate e senza valutare la loro natura; ne è conseguito un ragionevole dubbio circa la mancata considerazione dei rilievi. Perciò l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al giudice delegato del Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame, con indicazione di tenere conto dei rilievi indicati.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 43
Il rendiconto deve esporre in modo completo e analitico le somme pagate e riscosse, la descrizione dei cespiti e il saldo; dopo verifica il giudice delegato deposita il conto e assegna termine per osservazioni; le contestazioni, per essere ammesse, devono essere specifiche e riferite a singole voci contabili; se permangono contestazioni va fissata udienza collegiale, altrimenti il giudice può approvare il conto. Se si approva senza udienza occorre motivare perché le osservazioni non incidono sulla necessità dell'udienza.
Giurisprudenza citata
Sez. 6, n. 29907 del 14.5.2019 (Cappellano Seminara, Rv.276464)
Conferma il principio secondo cui le contestazioni non possono estendersi a valutazioni discrezionali della gestione e sottolinea la necessità di specificità delle contestazioni per ostare all'approvazione immediata del rendiconto.
Massime di principio
- Se la parte deposita osservazioni al rendiconto, il giudice delegato non può approvarlo immediatamente senza motivare perché tali osservazioni non sono ammissibili o non sono specifiche.
- Le contestazioni devono essere puntuali e riferite a singole voci contabili; questioni generiche o relative ai criteri gestionali sono inammissibili.
- Se permangono contestazioni ammissibili il giudice deve fissare l'udienza di comparizione dinanzi al collegio; l'assenza di udienza richiede motivazione concreta e valutazione delle osservazioni.
- Per difendersi efficacemente, il proposto deve depositare osservazioni tempestive, analitiche e documentate, chiedere espressamente la fissazione dell'udienza se rilevanti e conservare prova del deposito e della comunicazione.
- In caso di approvazione inaudita senza motivazione adeguata, è possibile chiedere l'annullamento e il rinvio per nuovo esame in cui il giudice valuti esplicitamente le osservazioni.
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