Cassazione Penale, Sentenza n. 45157/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione per la vendita di oggetti in avorio senza documentazione CITES. Il Pubblico ministero deduceva errata valutazione delle prove (mancata verifica di come/quando gli oggetti siano stati acquisiti e della mancanza della certificazione), errata interpretazione e applicazione della legge n.150/1992 (in particolare in relazione alla nozione di "esemplare" e alla distinzione tra illecito penale e illecito amministrativo) e cattiva applicazione del precedente giurisprudenziale citato dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso del Pubblico ministero fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Firenze in diversa composizione per un nuovo esame. Nella motivazione la Corte ha precisato che l'avorio, derivando da specie protette (elefante africano e indiano), rientra nella nozione di "esemplare" ai sensi dell'art. 8-sexies e che la vendita senza la prescritta documentazione integra il reato previsto dall'art. 1, comma 1, lett. f) della legge n. 150/1992, salvo il caso tassativo di oggetto per uso personale/domestico che soddisfi condizioni specifiche; il giudice di merito aveva erroneamente applicato una nozione estensiva di "uso personale" e richiamato un precedente non pertinente.
Norme richiamate
legge 15 dicembre 1992, n. 150, art. 1, comma 1, lett. f)
"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda ... chiunque, in violazione del Regolamento (CE) n. 338/97 ... detiene, utilizza per scopi di acquisto, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione"
La vendita di esemplari (inclusi prodotti derivati come l'avorio) senza la documentazione CITES integra il reato previsto; la norma penale si applica agli esemplari come definiti dall'art. 8-sexies.
legge 15 dicembre 1992, n. 150, art. 8-sexies, lett. b) e lett. c)
lett. b) definisce 'esemplare' come qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di specie protette; lett. c) definisce 'oggetto ad uso personale o domestico' per taluni casi
L'avorio rientra nella definizione di 'esemplare' (lett. b) quando derivi da specie elencate nelle convenzioni/regolamenti; la categoria dell'oggetto ad uso personale/domestico è una eccezione limitata e soggetta a condizioni cumulative.
Regolamento (CE) n. 338/97 e precedenti Reg. CEE 3626/82; Regolamento CE n. 865/2016; Convenzione di Washington
Gli allegati della Convenzione di Washington e del Regolamento UE indicano le specie protette (elephas/loxodonta) e includono parti/prodotti quali l'avorio; la normativa UE regola le autorizzazioni e le restrizioni al commercio internazionale e interno.
legge n. 150/1992, artt. 5 e 5-bis
Disciplina transitoria e regolarizzazione di esemplari posseduti prima dell'entrata in vigore: prevede specifiche modalità di denuncia e regolarizzazione ma non autorizza la commercializzazione di esemplari indicati in allegati sottoposti a vincolo senza le verifiche/denunce previste.
Massime di principio
- L'avorio è considerato 'esemplare' ai fini della legge n.150/1992 quando deriva da specie protette; la vendita senza documentazione CITES configura in linea di principio il reato previsto dall'art.1, comma1, lett.f).
- L'eccezione per 'oggetto ad uso personale o domestico' è rigorosa e richiede condizioni cumulative: (1) prodotto per uso personale/domestico; (2) appartenente a una persona fisica; (3) non posto in vendita né destinato al commercio. Se una delle condizioni manca, può configurarsi il reato penale.
- Gli artt. 5 e 5-bis prevedono norme transitorie per esemplari posseduti prima dell'entrata in vigore della normativa, incluse procedure di denuncia e regolarizzazione; tali norme non giustificano la commercializzazione senza le verifiche previste.
- Il giudice deve accertare oggettivamente la natura materiale dell'oggetto (se effettivamente avorio) e la concreta destinazione commerciale (es. mandato a vendere, esposizione in asta): in caso di dubbio è necessaria prova tecnica o peritale.
- Richiamare precedenti giurisprudenziali richiede verifica della congruenza fattuale e normativa: decisioni su situazioni transitorie o diverse non possono essere automaticamente estese a fatti successivi o diversi.
- Per evitare responsabilità penale, il venditore deve essere in grado di dimostrare la titolarità, la natura personale dell'oggetto e la presenza della documentazione CITES ove richiesta; in mancanza, il rischio è la configurazione del reato.
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