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Sentenza

Sentenza n. 4118/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza n. 802/2025 pubbl. il 23/01/2025 RG n. 17147/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Antonio TIZZANO;

Giustizia amministrativa202508207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e formazione del docente e disposto il pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente e difensore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 3, c.p.a., alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il diritto della docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione relativa all’anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero alla sua attivazione, nonché al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza era stata notificata separatamente alla docente e all’avvocato presso la sede reale dell’Amministrazione il 23 gennaio 2025, con le formalità richieste per valere come titolo esecutivo. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 14 luglio 2025 e depositato il 16 luglio 2025. I ricorrenti hanno dedotto la persistente inottemperanza del Ministero, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell’azione di ottemperanza, poiché la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, tra la notificazione del titolo esecutivo e la notificazione del ricorso. Poiché la mancata esecuzione non era controversa, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, attivando la carta elettronica in favore della docente per l’importo riconosciuto e corrispondendo all’avvocato le somme dovute per le spese di lite. Per l’eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, da esercitare nei successivi sessanta giorni senza compenso aggiuntivo, trattandosi di attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Disciplina l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto il TAR ha ordinato all’Amministrazione di eseguire la sentenza del giudice ordinario e ha nominato un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni tra la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione e l’avvio dell’azione esecutiva; il TAR ne ha verificato il decorso quale condizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla carta elettronica riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro, la cui esecuzione è stata ordinata dal TAR.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone, quando previsto, la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, prima della notificazione del ricorso.
  • Il giudice amministrativo può ordinare, in sede di ottemperanza, l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario quando questa abbia accertato un obbligo dell’Amministrazione non ancora adempiuto.
  • In presenza di una persistente inottemperanza non controversa, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine perentorio per l’adempimento e nominare sin dalla decisione un commissario ad acta destinato a intervenire nel termine successivo in caso di ulteriore inerzia.
  • L’attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell’Amministrazione nell’ambito delle proprie competenze istituzionali non dà luogo a un compenso aggiuntivo quando rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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