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Sentenza

Sentenza n. 139/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - della Determina della Legione Carabinieri Piemonte - Comando Provinciale di Torino nr. -OMISSIS- di prot. del 08.09.2021, notificata in data 10.09.2021, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato avverso la sanzione disciplinare di corpo della “Consegna” per giorni 1 inflitta al M.O. -OMISSIS-, odierno ricorrente, dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS- con atto nr. -OMISSIS- del -OMISSIS- e notificata pari data; - della suddetta sanzione disciplinare prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e notificata in pari data al M.O. -OMISSIS-; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202101063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione disciplinare di corpo della consegna per un giorno e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare irrogata per la mancata trasmissione all'autorità giudiziaria di una denuncia-querela e per asserita negligenza, imperizia e disattenzione nella redazione e gestione dell'atto. Ha dedotto, con motivi connessi, la violazione degli artt. 4 e 5 del d.P.R. 1199/1971, degli artt. 1361 e 1398 del d.lgs. 66/2010, delle regole sul procedimento disciplinare e degli artt. 7 ss. della l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e illogicità manifesta. Ha inoltre contestato nel merito la ricostruzione dell'amministrazione, sostenendo di avere consegnato la pratica al comandante della stazione al momento del trasferimento presso altra sede e che la denuncia avrebbe potuto essere smarrita successivamente, prima della trasmissione all'autorità giudiziaria. Ha dedotto anche la violazione degli artt. 713, 717, 732, n. 6, lett. a), e 734 del d.P.R. 90/2010 e del principio di proporzionalità della sanzione. L'amministrazione aveva ritenuto che il procedimento penale avesse confermato una condotta colposa del militare, valorizzando la mancata registrazione della querela nella copertina-indice e nel sistema SDI, nonché la mancata trasmissione all'autorità giudiziaria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico sia la sanzione disciplinare. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente. Il Collegio ha rilevato che l'amministrazione aveva travisato le risultanze del procedimento penale, attribuendo al G.I.P. un accertamento della negligenza, dell'imperizia o della disattenzione del ricorrente che in realtà non era stato compiuto. Il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione perché non era possibile individuare l'autore del reato; il G.I.P. aveva disposto l'archiviazione per difetto di indizi sugli autori e, nel respingere l'opposizione, aveva precisato che non vi era prova di una condotta dolosa del ricorrente, menzionando la negligenza o la disattenzione soltanto come ipotesi alternativa, non come accertamento di responsabilità. Il giudice amministrativo ha inoltre ritenuto verosimile, e comunque non escluso dagli elementi istruttori, che il militare avesse consegnato la denuncia al comandante della stazione al momento del trasferimento, diversi mesi prima della scadenza del termine per la trasmissione della relazione al pubblico ministero. L'ipotesi che la documentazione fosse stata smarrita successivamente da altri costituiva quindi una ricostruzione alternativa che l'amministrazione avrebbe dovuto esaminare. La sua omissione sia nella fase disciplinare sia nell'esame del ricorso gerarchico ha determinato difetto di istruttoria e di motivazione. L'amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, con refusione del contributo unificato alle condizioni di legge.

Norme richiamate

  • artt. 4 e 5 d.P.R. 1199/1971

    Richiamati in relazione al ricorso gerarchico e ai vizi dedotti contro il provvedimento che lo ha definito.

  • artt. 1361 e 1398 d.lgs. 66/2010

    Richiamati quali disposizioni disciplinari militari, in relazione alle regole del procedimento e all'irrogazione della sanzione.

  • artt. 713, 717, 732, n. 6, lett. a), e 734 d.P.R. 90/2010

    Individuano i doveri attinenti al grado, il senso di responsabilità, il contegno del militare e il senso dell'ordine, che l'amministrazione aveva ritenuto violati.

  • artt. 7 ss. l. 241/1990

    Richiamati con riguardo alle regole generali di partecipazione e procedimento amministrativo.

  • art. 11 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi.

    Il termine di quattro mesi rendeva temporalmente plausibile che, dopo la consegna della denuncia al comandante in occasione del trasferimento, la documentazione potesse essere stata smarrita prima della trasmissione all'autorità giudiziaria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle persone menzionate nella sentenza.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.

Massime di principio

  • L'amministrazione non può desumere da un provvedimento penale di archiviazione l'accertamento della responsabilità disciplinare per condotte colpose quando l'autorità giudiziaria si sia limitata a escludere la prova del dolo o l'individuazione dell'autore del fatto; il riferimento ipotetico alla possibile negligenza non equivale a un accertamento di responsabilità.
  • In sede disciplinare, l'amministrazione deve ricostruire autonomamente i fatti e non può fondare la sanzione su un travisamento delle risultanze del procedimento penale, attribuendo al giudice penale conclusioni non contenute negli atti.
  • Sussiste difetto di istruttoria e di motivazione quando l'amministrazione omette di esaminare una ricostruzione alternativa dei fatti, prospettata dall'interessato e non smentita dagli elementi disponibili, che potrebbe escludere la sua responsabilità per la dispersione o mancata trasmissione di documenti.
  • La motivazione del provvedimento disciplinare deve confrontarsi con gli elementi temporali e organizzativi rilevanti, inclusi il trasferimento del dipendente e la possibile consegna della pratica ad altro responsabile, quando tali circostanze siano idonee a incidere sull'imputazione della condotta.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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