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Sentenza

Sentenza n. 2216/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Velletri n. 1398/2024 pubbl. il 04/10/2024 RG n. 1230/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202509313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, resa in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1398/2024, passata in giudicato e notificata all'amministrazione presso la sede reale con le formalità previste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero all'immediata attivazione della Carta elettronica con una provvista di 500 euro per ciascun anno di servizio accertato e quantificato, oltre alle spese del giudizio. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, poiché la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'amministrazione e tra tale notificazione e il ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Considerato che non era controversa la mancata esecuzione del titolo, ha ordinato all'amministrazione di corrispondere le somme giudizialmente dovute e di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per compiere tutti gli atti necessari; nessun compenso è dovuto per tale attività, in quanto rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e l'avvio dell'azione esecutiva, condizione ritenuta integrata nel caso concreto.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando la sentenza passata in giudicato sia stata notificata presso la sede reale dell'amministrazione con le formalità previste per il titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 prima della notificazione del ricorso.
  • Quando la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato non sia controversa, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine perentorio, disponendo il pagamento delle somme giudizialmente dovute.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente generale competente dell'amministrazione, anche con facoltà di delega, e assegnandogli un termine per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'amministrazione nell'ambito delle proprie funzioni non comporta la liquidazione di un compenso autonomo quando il relativo onere rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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