Ordinanza n. 447/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento adottato dalla Questura di Pisa con il quale veniva fatto divieto di accedere agli impianti sportivi del territorio nazionale dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico relative a tutti i campionati della F.I.G.C., comprese le partite amichevoli e quelle disputate dalla nazionale italiana e la medesima compagine Under 21 per la durata di anni 5.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di accesso agli impianti sportivi del territorio nazionale per cinque anni, relativo alle manifestazioni calcistiche della FIGC, comprese partite amichevoli e incontri delle nazionali
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Questura di Pisa che gli vietava per cinque anni l'accesso agli impianti sportivi nazionali ove si svolgono manifestazioni calcistiche della FIGC. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge una censura relativa alla genericità o insufficiente precisione dell'individuazione dei luoghi interdetti, con particolare riferimento al contesto territoriale di Verona, nonché la contestazione della riconducibilità del ricorrente alle condotte aggressive verificatesi in occasione dell'evento. L'Amministrazione ha prodotto documentazione fotografica, in particolare i fotogrammi 45 e 48, dai quali risultava la presenza del ricorrente in un contesto già predisposto alle successive condotte aggressive, in fascia oraria molto anteriore all'evento sportivo e in violazione delle prescrizioni impartite dagli organi di polizia.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente, allo stato del giudizio, il fumus boni iuris. La documentazione fotografica depositata dall'Amministrazione è stata ritenuta idonea a evidenziare la partecipazione del ricorrente all'evento violento, anche soltanto con funzione rafforzativa o agevolativa rispetto alle condotte più propriamente violente. La collocazione temporale del corteo e l'inosservanza delle prescrizioni di polizia sono state valorizzate quali elementi indicativi della partecipazione. Il Collegio ha inoltre ritenuto prima facie infondata la censura relativa alla genericità del divieto: benché non fossero precisamente individuati i luoghi della manifestazione e del transito dei tifosi nel territorio di Verona, la descrizione dei luoghi interdetti contenuta nel provvedimento è stata considerata sufficientemente precisa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini della valutazione cautelare di un divieto di accesso agli impianti sportivi, la presenza dell'interessato in un contesto già predisposto alle condotte aggressive, accompagnata dalla collocazione temporale del corteo in epoca significativamente anteriore all'evento e dall'inosservanza delle prescrizioni degli organi di polizia, può costituire elemento prima facie idoneo a dimostrare una partecipazione all'evento violento anche mediante una funzione rafforzativa o agevolativa, senza necessità che all'interessato siano attribuite le condotte materialmente violente.
- La censura di genericità del divieto di accesso agli impianti sportivi è prima facie infondata quando il provvedimento descrive in modo sufficientemente preciso i luoghi interdetti, anche se non individua puntualmente ogni luogo della manifestazione o del transito dei tifosi nel territorio interessato.
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