Sentenza n. 108/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’esecuzione: della sentenza n. 390/2024 del 28.11.2024 del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, all’esito del giudizio R.G. n. 455/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, notificata all'Amministrazione e divenuta irrevocabile, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e il Ministero era stato condannato all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Ha dedotto l'inottemperanza del Ministero e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa. È stato inoltre chiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione ad istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari o avvalendosi di un funzionario delegato e delle strutture amministrative competenti. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. è stata respinta, perché non sono stati ravvisati particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario è stata ritenuta misura sufficiente a incentivare l'esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del Tribunale ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
L'indennizzo richiesto nell'ambito dell'ottemperanza non è stato riconosciuto in assenza di particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, ritenendosi sufficiente la nomina del commissario ad acta.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- Il ricorso in ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- La mancata esecuzione di un giudicato, non contestata dall'Amministrazione costituita solo formalmente e in assenza di ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, comporta la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine di esecuzione integrale del titolo, salvo quanto già corrisposto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
- La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura sufficiente a sollecitare l'adempimento e giustificare il rigetto della domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento.
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