Sentenza del 22/02/2018 n. 752 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ires - Transfer pricing - Prezzi di trasferimento - Valore normale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non riporta il dispositivo né consente di ricostruire con certezza l'esito concreto del giudizio. Emerge tuttavia il principio secondo cui, per verificare il valore normale nelle operazioni infragruppo, l'Amministrazione finanziaria o il giudice devono effettuare un confronto effettivo e omogeneo delle condizioni economiche, senza limitarsi ai prezzi nominali dei listini.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del valore normale ai fini dell'IRES nell'ambito del transfer pricing. Il principio affermato è che il confronto non può basarsi esclusivamente sui listini di prezzo, ma deve considerare complessivamente le condizioni commerciali applicate, tra cui costi di trasporto, provvigioni, sbocchi di mercato e quantità vendute. La quantità è rilevante perché, nella prassi commerciale, l'aumento dei volumi può comportare sconti progressivi e quindi prezzi unitari differenti, soprattutto per i clienti di maggiore rilevanza.
Norme richiamate
Normativa sul transfer pricing ai fini IRES e principio del valore normale
La determinazione del valore normale richiede una comparazione sostanziale delle condizioni dell'operazione. Devono essere considerate tutte le circostanze economicamente rilevanti, inclusi volumi, sconti, costi accessori e caratteristiche del mercato, per evitare confronti meramente formali o non omogenei.
Massime di principio
- Nel transfer pricing, il prezzo indicato nei listini non è necessariamente sufficiente a dimostrare il valore normale.
- Il confronto deve tenere conto delle condizioni commerciali effettive e non soltanto del prezzo unitario astratto.
- Differenze nei quantitativi acquistati possono giustificare prezzi diversi, poiché gli sconti per volume sono una pratica commerciale ordinaria.
- Per determinare correttamente il valore normale occorre considerare anche trasporto, provvigioni, canali e sbocchi di mercato, nonché la rilevanza del cliente.
- In caso di contestazione, è importante documentare le ragioni economiche degli sconti e dimostrare che le operazioni comparate siano realmente omogenee.
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