Cassazione Penale, Ordinanza n. 11652/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene esaminato nel merito il provvedimento di patteggiamento, che resta fermo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. emessa nei confronti dell'imputato dal G.I.P. del Tribunale di Taranto. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, in modo generico, illogicità della sentenza e non meglio precisati travisamenti. La Corte rileva però che, dopo la riforma dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di patteggiamento sono deducibili solo motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure prospettate, inoltre, investono l'applicazione della recidiva contestata, profilo che la giurisprudenza richiamata considera non deducibile come erronea qualificazione giuridica del fatto nel ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti
La sentenza impugnata è una decisione di patteggiamento, rispetto alla quale operano i limiti speciali al ricorso per cassazione.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena è ammissibile soltanto per i motivi tipizzati dalla norma, con esclusione di censure generiche su illogicità o travisamento e, nel caso concreto, della contestazione relativa alla recidiva.
senza formalità di procedura
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano, senza necessità di contraddittorio formale.
applicazione della pena richiesta dalle parti
Nel patteggiamento il controllo di legittimità è delimitato in modo rigoroso ai motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento non sono deducibili censure generiche di illogicità della motivazione o di travisamento della prova, se non ricondotte a uno dei motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'erronea applicazione della recidiva contestata non integra, di per sé, un motivo di ricorso deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attiene alla corretta qualificazione giuridica del fatto.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento esula dai motivi tipizzati, la Corte può dichiararlo inammissibile senza formalità di procedura, con le conseguenti statuizioni sulle spese e sulla somma in favore della Cassa delle ammende.
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