Cassazione Civile, Ordinanza n. 29599/2022 del 11/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Una società immobiliare aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un avviso di iscrizione ipotecaria emesso dall’agente della riscossione su propri fabbricati, a garanzia di un debito tributario complessivo pari al doppio di una cartella esattoriale non pagata. La CTP aveva accolto il ricorso e annullato l’iscrizione ipotecaria; la CTR, riuniti gli appelli dell’agente della riscossione e della contribuente sulle spese, aveva rigettato entrambi. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia sulla domanda relativa alle spese di lite e violazione dell’art. 112 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973 e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per asserite incongruenze nella motivazione sulla nullità della cartella presupposta; 3) violazione dell’art. 2719 c.c. per avere la CTR valutato la notifica sulla base di copie fotostatiche illeggibili prodotte dall’ufficio; 4) violazione dell’art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese senza condanna dell’agente della riscossione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, osservando che la regolazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che, nel caso concreto, la CTR aveva motivato in modo sufficiente sulla compensazione, richiamando la particolarità della fattispecie e il fatto che la cancellazione dell’ipoteca era stata disposta per ragioni formali e non perché il tributo non fosse dovuto. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per carenza di interesse, poiché la parte ricorrente censurava argomentazioni della CTR sulla nullità della cartella e sulla prova della notifica, ma non otteneva alcuna concreta utilità dalla rimozione della decisione impugnata, essendo già confermata la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione delle intimate. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato come base normativa dell’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione sui beni del debitore.
art. 50, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È menzionato nel contesto della procedura presupposta all’iscrizione ipotecaria e della contestazione sulla nullità della cartella/intimazione.
art. 112 c.p.c.
È invocato per lamentare omessa pronuncia, ma la Corte ritiene infondata la censura perché la CTR aveva comunque deciso sulla compensazione delle spese.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 542
È richiamato nel ricorso insieme all’art. 112 c.p.c. quale parametro della motivazione/decisione nel processo tributario.
art. 2719 c.c.
È invocato per contestare la valutazione probatoria di copie fotostatiche; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
art. 92 c.p.c.
La Corte ribadisce che la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, salvo il limite di non porle a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato quale norma di rinvio al regime delle spese processuali nel processo tributario.
art. 370, primo comma, c.p.c.
È richiamato per escludere che la mera nota di costituzione integri controricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura contro la compensazione delle spese è scrutinabile solo nei limiti del rispetto del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa; la valutazione di opportunità della compensazione, totale o parziale, resta affidata al giudice di merito.
- La deduzione di un vizio di motivazione o di violazione di legge non può trasformarsi in una mera critica al merito della controversia o all’apprezzamento delle risultanze di causa, poiché in tal caso il motivo è inammissibile.
- L’interesse ad impugnare richiede una concreta utilità giuridica derivante dall’eventuale rimozione della decisione, non essendo sufficiente un interesse astratto alla correzione della motivazione o della questione giuridica trattata.
- Quando la decisione impugnata ha già attribuito alla parte il risultato sostanziale perseguito, le censure su passaggi argomentativi ulteriori o su questioni non decisive sono inammissibili per carenza di interesse.
- In tema di spese processuali nel contenzioso tributario, la presenza di una fattispecie particolare può giustificare la compensazione, se il giudice di merito la motiva in modo sufficiente.
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