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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12883/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La vicenda nasce da una serie di contratti di lavoro a termine stipulati tra un lavoratore e un consorzio autostradale. In primo grado era stata dichiarata l’illegittimità del primo contratto a termine, mentre la domanda di conversione a tempo indeterminato era stata respinta; il tribunale aveva invece accolto la domanda risarcitoria. La corte d’appello, riformando la decisione sul punto, aveva confermato la nullità del solo primo contratto ma aveva escluso sia la conversione sia il risarcimento del danno. Successivamente la Corte di cassazione, con ordinanza, aveva rigettato il ricorso principale e assorbito l’incidentale. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte di cassazione avesse erroneamente ritenuto formato il giudicato di rigetto sull’illegittimità dei contratti a termine successivi al primo; secondo il ricorrente, la sentenza di primo grado avrebbe considerato illegittimi anche gli altri contratti o, comunque, non li avrebbe esclusi, utilizzandoli anzi ai fini della liquidazione del danno.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l’asserita erronea interpretazione del giudicato o della sentenza di primo grado non integri errore di fatto revocatorio, ma al più errore di diritto, perché il giudicato non è un fatto storico bensì una regola giuridica del caso concreto, assimilabile alle norme quanto a interpretazione. Ha quindi escluso che il rimedio revocatorio fosse esperibile per censurare la ricostruzione del giudicato compiuta nell’ordinanza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    è il fondamento normativo del ricorso per revocazione contro le decisioni della Corte di cassazione.

  • art. 395 c.p.c.

    l’errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva, non un’erronea interpretazione di questioni giuridiche come il giudicato.

  • art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non può consistere nell’erronea interpretazione del giudicato o di una sentenza, perché tale attività è valutazione giuridica e non svista di fatto.
  • Il giudicato ha natura di regola giuridica del caso concreto e non di fatto storico; la sua interpretazione segue criteri propri dell’interpretazione delle norme.
  • In sede di legittimità il giudicato può essere rilevato d’ufficio, e la censura circa la sua portata non può essere veicolata mediante revocazione per errore di fatto.
  • Quando il ricorso per revocazione mira a contestare la lettura del decisum compiuta dalla Corte di cassazione, il rimedio è inammissibile se la doglianza investe un punto di diritto e non una falsa percezione materiale degli atti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoAnnullabilitàOnere della prova

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