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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27639/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile, insieme a Maverick Floriani, del reato di furto (artt. 110, 624, 625 n.2 c.p.). Tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per aver affermato il concorso nel furto pur non indicando un contributo materiale specifico di Catter (sostenendo che era solo presente); 2) errata qualificazione del fatto come furto consumato invece che tentato, perché l'azione si svolse sotto la sorveglianza delle forze dell'ordine e gli imputati non avrebbero avuto disponibilità definitiva dei beni; 3) carenza di motivazione e violazione di legge nella decisione di non riconoscere l'attenuante della particolare tenuità del danno (art. 62 n.4 c.p.) e nel mantenere la recidiva nel computo della pena, nonostante il modesto valore della refurtiva (due marche da bollo e 120 euro).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo tutti i motivi infondati. In sintesi: 1) la sentenza impugnata ha motivato adeguatamente il concorso di Catter, rilevando comportamenti compatibili con il ruolo di "palo" (osservare l'azione, allontanarsi con l'autore materiale), contributo rilevante ai fini del concorso; 2) il furto è stato correttamente qualificato come consumato perché l'autore materiale aveva acquisito anche temporaneamente l'esclusiva signoria sui beni, i quali non sono stati ritrovati e risultano dispersi al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine; la vigilanza dei carabinieri è stata casuale e iniziata quando l'azione era quasi terminata; 3) l'attenuante della particolare tenuità è stata esclusa tenendo conto del danno complessivo (inclusa la rottura del finestrino) e la recidiva è stata correttamente applicata viste le pregresse condanne specifiche e la continuità del comportamento delinquenziale. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; la pena inflitta in appello per ciascuno degli imputati era di 6 mesi e 20 giorni di reclusione e 500 euro di multa (confermata nella pronuncia di rigetto del ricorso).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato; la Corte conferma che il comportamento del "palo" integra un contributo rilevante, anche morale, alla realizzazione del reato

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che disciplina il furto; la sentenza applica la nozione di furto consumato anche quando l'impossessamento è stato temporaneo, purché vi sia autonoma disponibilità effettiva della cosa

  • art. 625 n.2 cod. pen.

    Aggravante richiamata in relazione alle modalità del furto; la Corte di merito aveva valutato e la Cassazione non censura tale valutazione

  • art. 625 n.7 cod. pen.

    Aggravante contestata ma esclusa dalla Corte territoriale; la Cassazione non ha rilevato errori nella valutazione

  • art. 62 n.4 cod. pen.

    Circostanza attenuante della particolare tenuità del danno; la Corte rammenta che va valutato il danno criminale nella sua globalità (danno patrimoniale e altri effetti pregiudizievoli), quindi l'esiguità del valore materiale non è automaticamente sufficiente

Massime di principio

  • La presenza in prossimità dell'azione criminale con ruolo di osservatore può integrare il concorso (ruolo di "palo") se il comportamento esteriore è idoneo a facilitare il reato: non serve un contributo materiale diretto se sussiste la coscienza e volontà di concorrere.
  • Il furto si considera consumato anche se l'impossessamento della cosa è stato solo temporaneo, purché l'agente abbia avuto l'effettiva disponibilità esclusiva e si sia concretizzato il rischio di disperdere il bene prima dell'intervento di terzi.
  • L'attenuante della particolare tenuità del danno richiede una valutazione complessiva del danno criminale; vanno considerati anche i danni materiali collaterali (es. rottura del finestrino) e non solo il valore monetario della refurtiva.
  • La recidiva può essere mantenuta se il giudice motiva che i precedenti, la loro specificità e la temporalità dimostrano la pericolosità sociale e la prosecuzione di un processo delinquenziale.
  • In sede di Cassazione la mera dissociazione dalla valutazione dei fatti fatta dal giudice di merito è insufficiente: il ricorrente deve indicare specifici vizi di motivazione, contraddizioni o violazioni di diritto per ottenere accoglimento.
  • La presenza o l'intervento delle forze dell'ordine non trasforma automaticamente il furto in tentato: rileva il momento in cui è stato acquisito il controllo sulla cosa e se la vigilanza è stata continuativa o casuale.

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