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Ordinanza

Ordinanza n. 164/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento a) della nota del Comune di Milano prot. n. 0202038.U del 5.4.2023 con la quale il Direttore di Aree Attività Produttive e Commerciali e SUAP, richiamata la precedente nota dell'1.3.2023 prot.0122444.U ed una segnalazione fasc.2022.6.65.262 di ARPA Lombardia, con cui quest'ultima aveva riscontrato un potenziale superamento dei valori di attenzione, sia pure dovuti al solo impianto Iliad per effetto dell'aggiunta del sistema 5G3700, ha confermato, anche nei confronti di Wind Tre – e nonostante i chiarimenti da quest'ultima forniti - quanto già stabilito nella pregressa diffida dell'1.3.2023 e per l'effetto invitato a presentare documentazione idonea ed a attivare ogni azione necessaria pena sanzioni ivi inclusa la revoca del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato/formato o ubicato in Via San Faustino n.5 (codice sito MI600 Via Marescalchi); b) della pregressa nota del Comune di Milano prot. n. 0122444.U dell'1.3.2023 con la quale ancora il Direttore di Aree Attività Produttive e Commerciali e SUAP, richiamata la relazione di ARPA Lombardia fasc. 2022.6.65.242 con i relativi allegati aveva invitato Iliad e W3 a produrre idonea documentazione e diffidato a non generare superamenti anche se solo potenziali dei livelli di attenzione, pena la revoca del titolo autorizzativo; c) di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale a quelli impugnati in via principale, ancorché non cognito, ivi inclusa la segnalazione fasc.2022.6.65.262 di ARPA Lombardia, con cui quest'ultima, nel riscontrare un potenziale superamento dei limiti di attenzione, sia pure dovuto al solo impianto Iliad per effetto dell'aggiunta del sistema 5G3700, aveva segnalato tale situazione al SUAP/Comune per gli adempimenti di propria competenza ricordando che anche nel caso di una comunicazione ex art. 35 comma 4 del DL 98 del 06.07.2011 e s.m.i. la responsabilità del rispetto dei limiti previsti per legge è a carico dei Gestori.

Giustizia amministrativa202301800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffide comunali relative al potenziale superamento dei livelli di attenzione elettromagnetica da parte di impianti di telecomunicazione, con avvertimento di possibile revoca del titolo autorizzativo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato le note del Comune di Milano dell'1 marzo 2023 e del 5 aprile 2023, adottate sulla base di segnalazioni e relazioni di ARPA Lombardia concernenti un potenziale superamento dei valori di attenzione, nonché gli atti connessi, inclusa la segnalazione ARPA. Secondo la ricostruzione contenuta nell'atto introduttivo, ARPA aveva rilevato che il potenziale superamento era riconducibile al solo impianto di altro operatore, per effetto dell'aggiunta del sistema 5G3700, mentre il Comune aveva esteso le diffide anche alla ricorrente, invitando i gestori a produrre documentazione e ad adottare le misure necessarie, con avvertimento della possibile revoca del titolo autorizzativo. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi di ricorso né formula una valutazione nel merito delle censure.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento. Ha disposto incombenti istruttori per acquisire l'aggiornamento della vicenda e verificare la permanenza dell'interesse alla decisione. La ricorrente deve dichiarare motivatamente, con breve memoria, se permanga l'interesse al ricorso, riferire eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Il Comune deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti, depositando, se non già prodotti, gli atti impugnati e la documentazione di corredo. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza nelle forme del PAT. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono regolate.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base per la disposizione degli incombenti istruttori.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la valutazione del comportamento processuale e dell'inerzia della parte onerata da un incombente istruttorio.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato nel quadro degli strumenti istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte evidenzi in modo inequivoco il venir meno dell'interesse; l'ordinanza avverte che tale conseguenza potrà derivare dall'inerzia rispetto alla richiesta di confermare l'interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato insieme alle altre disposizioni processuali applicate nell'ordinanza.

  • art. 35, comma 4, d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    Richiamato nella descrizione della segnalazione ARPA, secondo cui la responsabilità del rispetto dei limiti di legge resta a carico dei gestori anche in caso di comunicazione prevista da tale disposizione.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di una controversia amministrativa la cui situazione sostanziale può essere mutata dopo la proposizione del ricorso, il giudice può disporre un incombente istruttorio diretto ad acquisire l'aggiornamento della vicenda, verificare l'interesse attuale e individuare eventuali fatti o atti sopravvenuti prima di fissare la causa per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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