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Sentenza

Sentenza n. 6054/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, n. 9328/2025, del 26/11/2025, con la quale è stato accolto il ricorso in grado di appello proposto dal comune di Langhirano contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione di Parma n. 00213/2023, del 28/6/2023.

Giustizia amministrativa202509456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, che aveva riformato la sentenza del TAR favorevole alla proprietaria in merito agli accertamenti sismici sul fabbricato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato che aveva accolto l’appello del Comune contro la sentenza del TAR, la quale aveva ritenuto solo apparenti gli accertamenti comunali conseguenti all’esposto relativo alla sicurezza sismica dell’intero fabbricato. La ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., un errore di fatto revocatorio, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse erroneamente attribuito al TAR una valutazione favorevole sull’attività comunale, mentre il TAR aveva ritenuto apparenti i controlli svolti. Ha inoltre dedotto il contrasto tra la sentenza revocanda e il giudicato formatosi sulla successiva sentenza di ottemperanza del TAR, che aveva ordinato al Comune di adottare determinazioni conclusive sull’esposto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Quanto al primo motivo, ha escluso la sussistenza dell’errore di fatto revocatorio, rilevando che la ricorrente contestava valutazioni già compiute dal giudice d’appello e non una mera falsa percezione di un fatto processuale. L’eventuale erroneo riferimento al contenuto della sentenza del TAR non aveva comunque inciso sulle ragioni sostanziali della decisione, fondata sull’accertamento che il Comune aveva avviato un procedimento, svolto un’istruttoria mediante richiesta di parere all’Unione Montana e adottato un provvedimento motivato, anche per relationem, richiamando il parere acquisito e gli esiti del giudizio civile. Il giudice ha ribadito che l’errore revocatorio non può riguardare il contenuto concettuale delle difese o l’attività valutativa e interpretativa del giudice, deve cadere su un punto non espressamente controverso e deve essere decisivo secondo un nesso causale logico-giuridico. Quanto al secondo motivo, ha escluso il contrasto con il giudicato di ottemperanza, affermando che le statuizioni dell’ottemperanza, essendo strumentali all’esecuzione della sentenza di cognizione, perdono efficacia e rilevanza quando quest’ultima viene successivamente riformata. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 5.000 euro di spese in favore del Comune; le spese sono state compensate nei confronti del controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    L’errore revocatorio richiede una falsa percezione della realtà processuale, incidente su un punto decisivo, non controverso e determinante della decisione; non può consistere in un errore di giudizio, nella valutazione delle prove o nell’interpretazione delle tesi difensive.

Massime di principio

  • L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione consiste in una falsa percezione della realtà processuale risultante dagli atti, non in una diversa valutazione giuridica o interpretativa delle difese e degli elementi già esaminati dal giudice.
  • La revocazione è inammissibile quando il ricorrente contesta valutazioni già compiute nella sentenza impugnata, tentando di ottenere un nuovo giudizio sul merito della controversia.
  • L’errore revocatorio deve riguardare un punto non espressamente controverso, essere decisivo e risultare determinante secondo un nesso logico-giuridico necessario; l’erronea ricostruzione di un passaggio della sentenza di primo grado non rileva se non incide sulle ragioni sostanziali della decisione.
  • Le statuizioni rese nel giudizio di ottemperanza, in quanto preordinate all’esecuzione della sentenza di cognizione, perdono efficacia e rilevanza quando la sentenza cognitiva viene successivamente riformata.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzoGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiAbuso del diritto e del processoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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