Ordinanza n. 49/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1. del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari Settore 02 – Autorizzazioni ed Accreditamenti n. -OMISSIS-, nella parte di interesse e quindi limitatamente alla parte in cui non è stata rilasciata l’autorizzazione sanitaria all’esercizio, ex art. 8-ter d.lgs. n. 502/92, con riferimento alla branca specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini di I livello: Ecografia, Ecocolordoppler, Ortopantomografia (Cone Beam), per asserita assenza di requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalla L.R. n. 24/2008 e dal Regolamento attuativo; 2. della Delibera n.-OMISSIS- del Direttore Generale dell’ASP di Cosenza in quanto richiamata nel D.D. regionale n.-OMISSIS-, sebbene non conosciuta e nella parte di interesse, e quindi limitatamente alla parte in cui è stato espresso parere sfavorevole sul possesso dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalla L.R. n. 24/2008 e dal Regolamento attuativo approvato con DCA n. -OMISSIS-6, in merito all’autorizzazione sanitaria all’esercizio della branca specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini di I livello per Ecografia, Ecocolordoppler, Ortopantomografia (Cone Beam); 3. della Nota prot. n. -OMISSIS- dell’ASP di Cosenza, tramessa in pari data alla ricorrente, con la quale si comunicava che non era stato possibile chiudere positivamente la pratica a causa di diverse criticità e della non corrispondenza ai requisiti minimi con riferimento all’uso di Ecografia, Ecocolordoppler, Ortopantomografia (Cone Beam), Mammografia, e per l’assenza di locali e spazi per il setting chirurgico specialistico di ginecologia e ostetricia, nonché di ortopedia e traumatologia; 4. del Documento definito “Relazione conclusiva” del 7 luglio 2025 della Commissione aziendale, in quanto citato nella Nota prot. n. -OMISSIS- dell’ASP di Cosenza, non conosciuto; 5. della Nota prot. n. -OMISSIS- della Regione Calabria con cui è stata comunicata la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione sanitaria all’esercizio delle branche specialistiche ambulatoriali di Diagnostica per Immagini di I livello per Ecografia, Ecocolordoppler, Ortopantomografia (Cone Beam) per carenza dei requisiti minimi autorizzativi di cui alla L.R. n. 24/2008 e al Regolamento attuativo approvato con DCA n. -OMISSIS-6, nonché di Ginecologia e Ostetricia, Ortopedia e Traumatologia, se non limitatamente alle sole visite; 6. della Nota integrativa prot. n.-OMISSIS- del Coordinatore della Commissione Autorizzazione dell’ASP di Cosenza con cui è stata confermata la non sussistenza dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici per la branca specialistica di Diagnostica per Immagini di I livello: Ecografia, Ecocolordoppler, Ortopantomografia (Cone Beam), in quanto citata nel Decreto Regionale -OMISSIS- ma non conosciuta; 7. del Verbale di visita ispettiva del -OMISSIS- ed esclusivamente laddove è precisato: “Il sopralluogo e l’eventuale esame documentale effettuato presso la struttura sottoposta a verifica hanno valore preliminare. L’esito dell’accertamento effettuato e il presente verbale rappresentano elementi della relazione conclusiva, ma non costituiscono alcun vincolo”, qualora di interesse e fosse occorrente; 8. del Verbale di visita ispettiva del -OMISSIS- ed esclusivamente laddove è precisato: “Il sopralluogo e l’eventuale esame documentale effettuato presso la struttura sottoposta a verifica hanno valore preliminare. L’esito dell’accertamento effettuato e il presente verbale rappresentano elementi della relazione conclusiva, ma non costituiscono alcun vincolo”, qualora di interesse e fosse occorrente; nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti a quelli in questa sede impugnati, anche se non conosciuti, e tra questi degli atti delle istruttorie laddove effettuate e qualora fosse occorrente, anche se non conosciuti; nonché, in subordine, per la declaratoria di nullità degli atti quivi impugnati suindicati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 6, del Nuovo Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 24/2008, qualora occorresse ed ovviamente limitatamente alle parti di interesse ed agli elementi contenuti nella relazione finale e dunque nel provvedimento di rigetto che si pongono in contrasto con gli esiti dell’accertamento in loco eseguito dalla Commissione aziendale in data 17 ottobre 2024 e 27 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, o mancato rilascio, dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio per la branca specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini di I livello, fondato su criticità riportate nella relazione conclusiva della Commissione aziendale
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale regionale, il parere sfavorevole e gli atti istruttori dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, nonché gli ulteriori atti presupposti, contestando il mancato rilascio dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio ai sensi dell’art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992 per Ecografia, Ecocolordoppler e Ortopantomografia (Cone Beam). Ha dedotto, in particolare, la violazione dell’art. 12, comma 4, del regolamento attuativo della l.r. n. 24/2008, poiché il diniego sarebbe stato fondato su criticità contenute nella relazione conclusiva della Commissione aziendale, ma non previamente contestate nei verbali delle visite ispettive del 17 ottobre 2024 e del 27 marzo 2025. In subordine è stata prospettata la nullità degli atti, ai sensi dell’art. 12, comma 6, del medesimo regolamento, nella parte eventualmente contrastante con gli esiti degli accertamenti svolti in loco.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti sufficienti profili di fumus boni iuris, con specifico riferimento alla violazione dell’art. 12, comma 4, del regolamento attuativo della l.r. n. 24/2008. La disposizione impone che la relazione conclusiva non introduca rilievi di difformità, vizi o contestazioni non già esposti al valutato nel verbale redatto in contraddittorio; gli elementi nuovi sono qualificati come nulli e non apposti e non possono essere utilizzati né per l’istruttoria né per il provvedimento finale. Nel caso concreto, il diniego relativo alla Diagnostica per Immagini risultava basato proprio su criticità nuove, non contestate nei precedenti verbali ispettivi. Il TAR ha quindi ritenuto che la violazione procedimentale inficiasse la legittimità dell’istruttoria e ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, sospendendo gli atti impugnati nei limiti dell’interesse dedotto. Ha onerato la Commissione aziendale per l’Autorizzazione Sanitaria di effettuare un nuovo accesso ispettivo, verificando i requisiti minimi della branca nel pieno rispetto del contraddittorio su ogni eventuale criticità. Le spese della fase cautelare sono state compensate; la discussione del merito è stata fissata al 1° luglio 2026.
Norme richiamate
art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992
È la disposizione in base alla quale la ricorrente aveva richiesto l’autorizzazione sanitaria all’esercizio della branca specialistica ambulatoriale.
art. 12, comma 4, del regolamento attuativo della l.r. n. 24/2008
La relazione conclusiva non può contenere eventuali rilievi di difformità, vizi o contestazioni che non siano già state esposte al valutato in sede di redazione del verbale in contraddittorio. Qualora la relazione finale contenga elementi nuovi rispetto al verbale, gli stessi si considerano nulli e non apposti e, conseguentemente, non possono essere presi in considerazione per l’istruttoria e per l’emanazione del provvedimento finale.
La relazione conclusiva deve rispettare il contraddittorio instaurato durante l’ispezione e non può introdurre contestazioni nuove; gli elementi nuovi sono inutilizzabili e non possono fondare il diniego dell’autorizzazione.
art. 12, comma 6, del regolamento attuativo della l.r. n. 24/2008
È stato invocato in via subordinata dalla ricorrente quale fondamento della domanda di declaratoria di nullità degli atti impugnati, nella parte eventualmente contrastante con gli esiti degli accertamenti in loco.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale sulla quale il TAR ha provveduto.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica dei requisiti per l’autorizzazione sanitaria, la relazione conclusiva non può introdurre rilievi di difformità, vizi o contestazioni che non siano stati previamente esposti all’interessato nel verbale redatto in contraddittorio.
- Gli elementi nuovi contenuti nella relazione conclusiva rispetto ai verbali ispettivi devono considerarsi nulli e non apposti e non possono essere utilizzati né nell’istruttoria né come fondamento del provvedimento finale.
- Il diniego di autorizzazione sanitaria fondato su criticità nuove, non contestate nei verbali ispettivi in contraddittorio, presenta un vizio procedimentale idoneo a compromettere la legittimità dell’istruttoria e giustifica la sospensione cautelare ai fini del riesame.
- In sede di riesame, l’amministrazione deve procedere a una nuova verifica ispettiva dei requisiti e garantire il contraddittorio dell’interessato su ogni eventuale criticità riscontrata.
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