Sentenza n. 1497/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza n. 205/25 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.4.25.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 205/2025, relativa al riconoscimento della Carta docente e dei relativi accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 205/2025, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla Carta docente, per l'importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre rivalutazione e interessi nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, l. 724/1994, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta e a corrispondere le spese di lite. Poiché l'Amministrazione non aveva dimostrato l'avvenuta esecuzione, la ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure attuative del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha precisato che l'eventuale mancato pagamento delle spese distratte in favore dei difensori non incide sulla legittimazione della ricorrente rispetto all'esecuzione delle somme a lei spettanti; per le spese distratte, invece, la legittimazione all'ottemperanza spetta al difensore antistatario. È stato inoltre rilevato che il titolo esecutivo era stato notificato all'organo competente e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando la mancata conclusione dell'attività esecutiva e dichiarando l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato. Ha ordinato al Ministero di riconoscere e rendere disponibile alla ricorrente la Carta docente, con le modalità e gli accessori stabiliti nella sentenza del Tribunale di Livorno, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo, in caso di ulteriore inerzia, di provvedere entro i successivi 60 giorni a tutti gli adempimenti necessari, anche mediante pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre IVA e CPA, per le spese del giudizio di ottemperanza, in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione le misure necessarie per l'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente deve essere decorso prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'amministrazione; nel caso concreto il termine risultava ampiamente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Consente, nell'ambito degli adempimenti commissariali, il ricorso al pagamento in conto sospeso quale modalità di esecuzione dell'obbligazione pecuniaria dell'amministrazione.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Costituisce la base normativa per la rivalutazione e gli interessi sulle somme riconosciute dal titolo giudiziale, nei limiti stabiliti dalla sentenza del giudice del lavoro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando un titolo giudiziale passato in giudicato non sia stato integralmente eseguito dall'amministrazione, purché il titolo esecutivo sia stato notificato all'organo competente e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato di compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- La mancata corresponsione delle spese processuali distratte in favore del difensore non legittima la parte vittoriosa a pretenderne il pagamento: per tali somme la legittimazione a chiedere l'esecuzione del giudicato spetta autonomamente al difensore antistatario.
- Quando l'esecuzione del giudicato comporta il pagamento di somme da parte di una pubblica amministrazione, il commissario ad acta può avvalersi, ove necessario, del pagamento in conto sospeso previsto dalla normativa sui pagamenti delle amministrazioni pubbliche.
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