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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06032/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata nella parte non travolta dalla riduzione di pena già disposta in appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena riconoscendo la continuazione tra il fatto oggetto del processo e reati già giudicati con sentenza definitiva della medesima Corte di appello nel 2019, relativi al reato di sostituzione di persona in concorso. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità penale, sostenendo in sostanza che la prova dell'elemento oggettivo del reato non fosse stata raggiunta e richiamando genericamente "diversi elementi probatori di rilevante significato" già prodotti in appello. La Corte ha però ritenuto la doglianza del tutto generica e aspecifica, perché non individuava con precisione gli elementi di fatto o le specifiche argomentazioni della decisione impugnata che si assumevano errate, né esplicitava un effettivo percorso critico idoneo a consentire il controllo di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente, indicando puntualmente le ragioni della censura; la mera riproposizione di doglianze generiche non consente il sindacato di legittimità e comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 110 e 494 c.p.

    reati giudicati con sentenza definitiva dalla medesima Corte di Appello nel 2019, per il reato di sostituzione di persona (artt.110 e 494 c.p.)

    la sentenza richiama il titolo di reato oggetto dei precedenti definitivi valorizzati ai fini della continuazione.

  • art. 494 c.p.

    reato presupposto richiamato nel quadro della continuazione con il fatto per cui si procede.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo che deduce vizio di motivazione deve confrontarsi in modo specifico con la sentenza impugnata: non è sufficiente richiamare genericamente elementi probatori già valutati dalla difesa.
  • La censura è inammissibile quando non indica quali passaggi della motivazione sarebbero illogici o carenti e non esplicita il ragionamento critico posto a fondamento dell'impugnazione.
  • La contestazione della responsabilità penale in sede di legittimità non può essere formulata come mera riproposizione di dissenso sul merito della valutazione probatoria, ma richiede una critica puntuale e argomentata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla decisione.
  • Quando la sentenza di appello ridetermina la pena riconoscendo la continuazione con reati già definitivamente giudicati, tale statuizione può restare ferma se il ricorso non propone censure specifiche sulla motivazione relativa alla responsabilità o al trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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