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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38485/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata modifica della decisione di merito, che resta confermativa della responsabilità per rapina.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per rapina. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla identificazione operata dalla persona offesa, sostenendo l'inattendibilità del riconoscimento e una discrasia nei tempi dell'indicazione del nominativo dell'aggressore. Con il secondo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto nel diverso reato di violenza privata, ex art. 610 c.p., deducendo che la condotta non integrasse rapina. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché il giudice di merito aveva valorizzato plurimi elementi convergenti, oltre al riconoscimento della persona offesa in indagini e in dibattimento. Il secondo motivo è stato giudicato non specifico, perché meramente riproduttivo di censure già proposte in appello e già disattese, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Norma di riferimento per il reato contestato; la Corte considera sufficiente, ai fini della responsabilità, un riconoscimento della persona offesa sorretto da ulteriori elementi convergenti di prova.

  • art. 610 c.p.

    Richiamato dalla difesa per chiedere la riqualificazione del fatto in violenza privata; la Corte non entra nel merito della riqualificazione perché la censura è ritenuta non specifica e meramente ripetitiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione sulla identificazione della persona offesa non sussiste quando la sentenza di merito valorizza il riconoscimento dell'imputato da parte della vittima, compiuto in modo lineare e preciso sia in fase di indagine sia in dibattimento, e lo supporta con ulteriori elementi convergenti.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura è inammissibile se si limita a riproporre le medesime doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza offrire una critica argomentata.
  • La richiesta di diversa qualificazione giuridica del fatto non può essere esaminata quando il relativo motivo è solo apparente, generico o privo di specificità, poiché il ricorso per cassazione richiede una censura puntuale e autosufficiente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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