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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 868/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rossano Marra ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna (28/11/2019) per il reato di truffa semplice (art. 640 c.p.) a 8 mesi di reclusione e 600,00 euro di multa. Il ricorso era affidato a due motivi (il secondo con due profili). Successivamente, in pendenza del ricorso per cassazione, la persona offesa Barbara Giannoni ha rimosso la querela il 11/10/2024 davanti a un agente di polizia giudiziaria e l'imputato ha dichiarato di accettare la remissione; con tale memoria la difesa ha chiesto alla Corte di dichiarare l'estinzione del reato per remissione della querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso (manifestamente infondati o non consentiti). Tuttavia, rilevata la remissione della querela intervenuta in pendenza del ricorso e la sua rituale accettazione dall'imputato, e verificata la tempestività del ricorso, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per la sopravvenuta estinzione del reato ai sensi dell'art. 640 c.p. in conseguenza della remissione della querela. Ha altresì disposto che, non essendovi patti contrari, le spese del procedimento siano poste a carico del querelato (art. 340, comma 4, c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La truffa semplice è punibile a querela della persona offesa (terzo comma); pertanto la remissione della querela estingue il reato e paralizza la perseguibilità quando è validamente effettuata e accettata.

  • art. 152 c.p., comma 3

    Il termine per rilevare la remissione della querela si estende fino alla condanna irrevocabile in senso formale, secondo la giurisprudenza, salvo il caso di inammissibilità per tardività.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferito dalla Corte per escludere che sussistano condizioni per un proscioglimento nel merito che impedisca l'applicazione della remissione; qui non risultano elementi per proscioglimento di merito ai sensi di tale norma.

  • art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando è sopravvenuta una causa di estinzione del reato che rende inapplicabile la decisione impugnata; qui applicata per l'estinzione sopravvenuta per remissione della querela.

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce che, salvo patto contrario, le spese processuali sono poste a carico del querelato; la Corte l'ha applicata per porre le spese a carico di Marra.

  • Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)

    la "remissione di querela" che sia intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e sia stata ritualmente accettata "�" nel determinare l'estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il ricorso sia stato tempestivamente proposto

    Le Sezioni unite hanno chiarito che la remissione della querela, quando intervenuta validamente in pendenza del ricorso per cassazione e accettata dall'imputato, determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata d'ufficio dalla Corte di legittimità se il ricorso è tempestivo; la remissione paralizza la perseguibilità e pertanto prevale su questioni di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini) e successive pronunce di merito richiamate

    Giurisprudenza di legittimità che ha consolidato il principio secondo cui la remissione della querela in pendenza del giudizio di legittimità estingue il reato se valida e accettata; la Corte richiama tali precedenti a sostegno della declaratoria di estinzione.

Massime di principio

  • Se il reato è procedibile a querela (es. truffa semplice) e la persona offesa rimuove la querela mentre è pendente il ricorso per cassazione, con accettazione da parte dell'imputato, la Corte di Cassazione deve rilevare e dichiarare l'estinzione del reato se il ricorso è stato tempestivamente proposto.
  • La remissione di querela non va considerata alla stregua delle ordinarie cause di estinzione del reato ma come atto che paralizza la perseguibilità: perciò il suo effetto può essere rilevato fino all'eventuale condanna irrevocabile (art. 152 c.p., comma 3).
  • L'annullamento senza rinvio (art. 620 c.p.p.) trova applicazione quando interviene una causa di estinzione sopravvenuta che rende inutile il rinvio per nuovo giudizio.
  • Per essere efficace la remissione deve essere rituale (dichiarata davanti a autorità competente o agente di polizia giudiziaria) e deve risultare l'accettazione dell'imputato; in mancanza di tali requisiti la remissione potrebbe non essere rilevabile.
  • Salvo patti diversi, la remissione non libera l'imputato dall'onere delle spese processuali: queste possono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
  • Anche se i motivi di ricorso risultassero inammissibili o infondati, la remissione della querela validamente intervenuta prevale e determina l'estinzione del reato.

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