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Sentenza

Sentenza n. 554/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia: - della determinazione di revoca n. 700 prot. n. 8559 del 9 novembre 2023, notificata in data 24 novembre 2023 del Direttore del Centro regionale di programmazione della Regione autonoma della Sardegna, avente ad oggetto “LR 15 del 17 novembre 2010, art. 5. Avviso Pubblico relativo ai “Piani per il miglioramento dei processi manageriali ed il coordinamento delle produzioni nel settore ovino” (DGR 42/2 del 26 novembre 2010). Provvedimento di revoca concessione contributo relativo all’iniziativa Soc. AGRIEXPORT – determinazione n. 1384 Rep. N. 104 del 07 marzo 2011” e della declaratoria di inammissibilità del piano approvato con la determinazione 354/8 del 21 gennaio 2011; - della comunicazione di avvio del procedimento di revoca di cui alla nota prot. 8251 del 25 novembre 2019 - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali; previo accertamento, “se del caso”, dell'obbligo dell’amministrazione intimata di erogare i contributi indicati nella determinazione 354/8 del 21 gennaio 2011, per la parte rendicontata; con riserva di domandare il ristoro di tutti i danni cagionati e cagionandi dalla condotta dell’Amministrazione intimata e suoi aventi causa.

Giustizia amministrativa202400055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del contributo pubblico provvisoriamente concesso per un piano di miglioramento dei processi manageriali e coordinamento delle produzioni nel settore ovino

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la determinazione regionale di revoca di un contributo di euro 438.430,00, contestando, tra l'altro, la qualificazione dell'atto come revoca anziché annullamento d'ufficio, la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 per il decorso del termine ragionevole, la lesione del legittimo affidamento, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione e di istruttoria e la violazione della normativa regionale e unionale sugli aiuti alle imprese non in difficoltà. L'amministrazione aveva rilevato che il requisito dell'assenza di una situazione di difficoltà economica, inizialmente ritenuto sussistente, non era stato mantenuto durante il procedimento di erogazione del contributo. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando anche la pendenza davanti al giudice ordinario di una domanda risarcitoria relativa alla mancata erogazione del contributo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice competente il giudice ordinario e precisando che il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto decisivo che la revoca non fosse fondata sulla carenza originaria del requisito di impresa non in difficoltà, né su una nuova ponderazione discrezionale dell'interesse pubblico, ma sulla perdita o mancato mantenimento, nel corso del procedimento e fino all'erogazione, di una condizione prevista dalla disciplina del beneficio. Tale circostanza è stata qualificata come inadempimento del beneficiario alle condizioni stabilite dalla legge e dall'atto concessorio. Le controversie relative alla revoca di contributi per inadempimento del beneficiario attengono a diritti soggettivi e spettano alla giurisdizione ordinaria. Le spese sono state compensate, anche perché il provvedimento impugnato indicava erroneamente il giudice amministrativo quale autorità cui ricorrere; tale indicazione non incide comunque sul riparto di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 5 l.r. Sardegna 15/2010

    la spesa di euro 10.000.000 annui per il biennio 2010/2011, per incentivi da erogare nella forma degli aiuti di importanza minore

    La disposizione costituisce, insieme alla normativa unionale richiamata, la base normativa del contributo e del requisito relativo alla condizione di impresa non in difficoltà.

  • art. 1, lett. h), regolamento (CE) n. 1998/2006

    La disposizione esclude le imprese in difficoltà dall'ambito applicativo del regime degli aiuti de minimis considerato nel giudizio.

  • art. 17 dell'Avviso pubblico

    se il beneficiario perde i requisiti richiesti per l’ammissibilità alla corresponsione del beneficio

    La clausola consente la revoca del contributo quando il beneficiario perda, anche successivamente alla domanda, i requisiti necessari per l'erogazione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È stato invocato dalle ricorrenti, che hanno qualificato l'atto come annullamento d'ufficio e ne hanno contestato l'adozione oltre il termine ragionevole; il TAR non ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Sono stati invocati per contestare la mancata comunicazione di avvio del procedimento; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato per dedurre il difetto di motivazione e di istruttoria; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, secondo quanto indicato dal TAR.

Massime di principio

  • La controversia sulla revoca di un contributo pubblico appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la revoca sia motivata dall'inadempimento del beneficiario alle condizioni stabilite dalla legge o dall'atto di concessione, senza coinvolgere una nuova valutazione discrezionale dell'amministrazione sull'an, quid o quomodo dell'erogazione.
  • La perdita successiva, durante il procedimento di erogazione, di un requisito inizialmente posseduto e necessario per ottenere il beneficio costituisce inadempimento della condizione di ammissibilità e non esercizio di autotutela decisoria per illegittimità originaria dell'atto concessorio.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando la controversia richieda di sindacare la ponderazione comparativa degli interessi pubblici e privati compiuta nell'attribuzione del beneficio o una successiva revoca o annullamento fondati sull'illegittimità originaria dell'attribuzione o su un mutamento dell'interesse pubblico, non riconducibile a un inadempimento del beneficiario.
  • L'indicazione, contenuta nel provvedimento amministrativo, del giudice amministrativo quale autorità competente non modifica il riparto legale della giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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