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Ordinanza

Ordinanza n. 22/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - della comunicazione R.UA.D. 357 del 29 febbraio 2024 del Comune di Reggio Emilia, di rigetto della istanza di annullamento in autotutela dell’8 gennaio 2024; - dei verbali di contestazione di violazione amministrativa del Comune di Reggio Emilia - Comando Polizia Municipale e Protezione Civile nn. 00015935, 00015936, 00015937, 00015938 e 00015939 del 2 gennaio 2024; - della delibera della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 831/2017 del 12 giugno 2017 e del relativo allegato, ivi compresi gli atti presupposti e consequenziali.

Giustizia amministrativa202400112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale di annullamento in autotutela, verbali di contestazione di violazioni amministrative e delibera della Giunta regionale in materia non ulteriormente specificata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la comunicazione comunale di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela, cinque verbali di contestazione di violazione amministrativa e la delibera della Giunta regionale, con i relativi atti presupposti e consequenziali. Dall’ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice rileva che non risulta recentemente compiuta alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione di merito. Considerata anche la risalenza della causa, dispone quindi che i ricorrenti dichiarino motivatamente se intendano ancora coltivare il giudizio, aggiornino la situazione fattuale e giuridica della controversia, documentino eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalino l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Le amministrazioni resistenti devono verificare la completezza della propria difesa, riferire su eventuali sopravvenienze e indicare circostanze dalle quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR non definisce il giudizio e dispone incombenti istruttori. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, i ricorrenti devono precisare l’attualità dell’interesse alla decisione di merito, aggiornare e documentare la vicenda e indicare eventuali esigenze istruttorie; le amministrazioni resistenti devono completare, se necessario, le proprie difese e riferire sulle sopravvenienze e su eventuali ragioni di cessazione della materia del contendere o di carenza di interesse. Il giudice avverte che l’inerzia delle parti, in particolare dopo un’ordinanza istruttoria diretta ad accertare la permanenza dell’interesse, può essere valutata come comportamento processuale inequivoco e condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La mancata ottemperanza agli incombenti potrà essere valorizzata anche ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. Non è adottata alcuna statuizione definitiva sulle domande, né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso

    L’inerzia della parte ricorrente, successiva a un’ordinanza istruttoria volta ad accertare la permanenza dell’interesse, può consentire al giudice di dichiarare l’improcedibilità quando dal comportamento processuale emerga in modo implicito ma inequivoco il disinteresse attuale alla definizione del giudizio.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti può essere valutato dal giudice ai fini dell’accertamento dei fatti rilevanti per la decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La mancata attività processuale può essere valorizzata per desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Quando il giudice dispone un’istruttoria espressamente finalizzata ad accertare la permanenza dell’interesse alla decisione, la mancata ottemperanza della parte ricorrente può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
  • In una controversia risalente, il giudice può chiedere alle parti di aggiornare e documentare i fatti e gli atti sopravvenuti, nonché di precisare l’attualità dell’interesse e le eventuali esigenze istruttorie, prima di calendarizzare la causa per la trattazione di merito.
  • Il comportamento processuale delle parti e la mancata esecuzione degli incombenti istruttori possono essere valutati ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. anche ai fini dell’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse o della cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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