Cassazione Penale, Sentenza n. 1918/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che autorizzava il prelievo coattivo di un campione di DNA sul ricorrente per esami comparativi su un'arma sequestrata. Si denunciava violazione degli artt. 111 Cost. e 224-bis c.p.p., sostenendo l'assenza di specifica motivazione sull'"assoluta indispensabilità" del prelievo alla luce della gravità indiziaria fondata su intercettazioni, materiale sequestrato e riscontri fotografici sullo smartphone; inoltre in sede di riesame l'indagato avrebbe reso dichiarazioni confessionali, sicché difetterebbero i presupposti per il prelievo coattivo e non sarebbe legittimo comprimere la libertà personale in mancanza di necessità provata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima l'ordinanza del GIP perché, nel quadro normativo degli artt. 349-bis e 224-bis c.p.p., e alla luce dell'art. 359-bis c.p.p., è possibile disporre prelievi anche coattivi se adeguatamente motivati sull'indispensabilità per la prova. Nel caso concreto erano stati isolati due profili genotipici misti sull'arma sequestrata, elemento che introduceva una discrepanza rispetto all'ipotesi accusatoria e rendeva necessaria la comparazione con il campione del ricorrente. La presunta confessione è stata ritenuta genericamente esposta e non idonea a sostituire l'accertamento tecnico. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
Richiamata nel motivo di ricorso come garanzia del giusto processo; la Corte non ha ritenuto che l'ordinanza violasse tale principio, avendo il GIP motivato la necessità degli accertamenti tecnici.
art. 224-bis c.p.p.
"assolutamente indispensabile"
Prevede la possibilità di effettuare accertamenti tecnici sulla persona; la limitazione della libertà può essere autorizzata se il rifiuto ostacola accertamenti essenziali e se risulta adeguatamente motivata l'indispensabilità del prelievo.
art. 349-bis c.p.p.
Collegato all'art. 224-bis, disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili e la loro esecuzione sulla persona, anche in presenza di rifiuto, qualora indispensabili per la prova.
art. 359-bis c.p.p.
Indica che gli accertamenti possono riguardare la "persona interessata", non necessariamente già iscritta nel registro degli indagati; consente quindi il prelievo anche su terzi quando ciò possa fornire prova rilevante.
art. 335 c.p.p.
Richiamato rispetto alla nozione formale di iscrizione nel registro degli indagati: la Corte precisa che non è necessario che la persona sia già formalmente indagata perché si possa disporre il prelievo.
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la condanna alle spese e per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte la applica per quantificare l'ammenda equitativa.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato con riferimento alla sintesi dei motivi di ricorso; disciplina la forma della sintetica esposizione dei motivi nei ricorsi per cassazione.
Sentenza Corte di cassazione n. 28538 del 17/01/2019
Precedente richiamato quale ricostruzione giurisprudenziale dell'istituto del prelievo coattivo di campioni biologici; fornisce i criteri interpretativi applicati dalla Corte anche nel caso di specie.
Massime di principio
- Il prelievo coattivo di campioni biologici è ammissibile solo se il GIP motiva specificamente l'"assoluta indispensabilità" dell'accertamento per la prova dei fatti; motivazioni vaghe o meramente esplorative sono insufficienti.
- Gli accertamenti possono essere eseguiti anche su persone non formalmente iscritte come indagate (terzi), purché sussista un collegamento investigativo serio e motivato tra la persona e il reato.
- La presenza di profili biologici misti su un oggetto sequestrato costituisce elemento concreto che può giustificare la comparazione con il DNA del sospettato e l'eventuale prelievo coattivo.
- Una dichiarazione confessionale non automaticamente esclude la necessità di accertamenti tecnici: se permangono elementi discordanti o dubbi probatori il giudice può ritenere necessari ulteriori esami.
- La motivazione del provvedimento deve bilanciare le esigenze investigative con la tutela dei diritti della persona, indicando in modo circostanziato perché il prelievo è indispensabile e delimitando l'ambito degli accertamenti.
- In caso di ricorso infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; la Corte può valutare l'assenza di colpa nel proporre il ricorso ai fini della quantificazione.
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