Ordinanza n. 82/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento 1. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 79 del 3.5.2024, pubblicato sul BURM n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente Approvazione Programma operativo 2023/2025, unitamente all’allegato Programma Operativo 2023/2025; 2. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 80 del 3.5.2024, pubblicato sul BURM n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente Documento di programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Aggiornamenti, unitamente all’allegato Documento di programmazione; 3. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 81 del 3.5.2024, pubblicato sul BURM n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente Livelli massimi di finanziamento per le prestazioni sanitarie afferenti alla macroarea della riabilitazione e dell’assistenza sociosanitaria acquistabili dagli erogatori provati accreditati con il servizio sanitario regionale per l’anno 2024; 4. nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti del Commissario ad acta nn. 79, 80 e 81 del 3 maggio 2024, relativi rispettivamente al Programma operativo 2023/2025, alla programmazione della rete territoriale regionale e ai livelli massimi di finanziamento per prestazioni di riabilitazione e assistenza sociosanitaria acquistabili da erogatori privati accreditati
Esito
La controversia
La società cooperativa sociale ha impugnato, chiedendone l’annullamento, tre decreti del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, nonché gli atti presupposti, consequenziali e connessi. Il testo dell’ordinanza interlocutoria non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Presidente del TAR, rilevata l’esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza e di individuare i giudizi che richiedono un’effettiva trattazione del merito, ha richiesto alle parti costituite di dichiarare se permanga l’interesse alla decisione, ovvero se siano intervenute rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, le parti devono inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso né sull’ammissibilità né sul merito del ricorso e non ha valutato i vizi dedotti contro i decreti impugnati. Ha disposto incombenti istruttori consistenti nel deposito, da parte delle parti costituite, di dichiarazioni sull’attualità dell’interesse alla definizione del giudizio, sull’eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, ove l’interesse permanga, sulle eventuali connessioni con altri giudizi. Il termine per il deposito è stato fissato al 30 settembre 2026. Le spese non sono state disciplinate.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori necessari alla trattazione del giudizio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Il principio di cooperazione tra giudice e parti giustifica la richiesta di informazioni sull’attualità dell’interesse, sulle eventuali cause di improcedibilità o cessazione della materia del contendere e sulle connessioni con altri giudizi.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato in relazione all’esigenza di accrescere la funzionalità del Tribunale e di inserire nei ruoli di udienza soltanto i ricorsi che richiedano un’effettiva trattazione del merito.
decreto del Presidente del Consiglio di Stato 8 febbraio 2022
Richiamato per le Linee guida sullo smaltimento dell’arretrato e sulla razionalizzazione dell’attività degli uffici giudiziari amministrativi.
Massime di principio
- In funzione della razionalizzazione dei ruoli e della ragionevole durata del processo, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se permanga l’interesse alla decisione di merito o se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
- Quando la parte dichiari la persistente attualità dell’interesse alla decisione, il giudice può richiedere anche l’indicazione di eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di organizzare efficacemente la trattazione e valutare l’opportunità di una trattazione coordinata.
- Gli incombenti istruttori disposti ai sensi dell’art. 65 c.p.a. in una fase interlocutoria non comportano alcuna decisione anticipata sull’ammissibilità, sulla procedibilità o sul merito del ricorso, che restano riservati al Collegio.
Come è indicizzato
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