Sentenza n. 2867/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. della nota prot. n. -OMISSIS- del 20/5/2025, notificata alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 26/5/2025, con la quale -OMISSIS- Spa ha provveduto all'esclusione della -OMISSIS- S.r.l. dalla procedura aperta n. -OMISSIS-, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico Operatore Economico ai sensi dell'art. 59, comma 3, D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di manutenzione dei telai Piaggio, Isuzu, Nissan, Renault. Fiat, e altri degli automezzi facenti parte del parco veicolare di -OMISSIS- - Lotto 2 CIG -OMISSIS-; 2. della relazione istruttoria del 4/4/2025 a firma del Direttore Acquisti di -OMISSIS- Spa richiamata nel provvedimento di cui al sub 1; 3. di ogni altro atto presupposto e/o connesso e conseguente, nonché di tutti gli eventuali atti e verbali della procedura di gara, sin da ora da intendersi impugnati per illegittimità derivata dai vizi in questa sede denunciati; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con conseguente risarcimento in forma specifica del danno causato alla ricorrente mediante subentro nello stesso o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetario; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.R.L. il 15\9\2025: per l’annullamento della Determina dell’-OMISSIS- n. -OMISSIS- notificata alla ricorrente in data 9/7/2025, con la quale si è proceduto, in favore della -OMISSIS-., del Lotto 2 – CIG CIG -OMISSIS-– della procedura aperta n. -OMISSIS-, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico Operatore Economico ai sensi dell’art. 59, comma 3, D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio di manutenzione dei telai Piaggio, Isuzu, Nissan, Renault. Fiat, e altri degli automezzi facenti parte del parco veicolare di -OMISSIS-; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.R.L. il 22\10\2025: per l’annullamento 1. dell’Accordo Quadro P.A. -OMISSIS- del 22/9/2025, di contenuto sconosciuto, depositato nel presente giudizio dalla Stazione Appaltante in data 6/10/2025; 2. d’ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguenziale e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per violazione definitivamente accertata degli obblighi contributivi, nonché successiva aggiudicazione e accordo quadro impugnati con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava l’esclusione da una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, avente a oggetto il servizio di manutenzione degli automezzi della stazione appaltante. L’esclusione era stata disposta ai sensi dell’art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023, sulla base di un DURC negativo dal quale risultava un’irregolarità contributiva INPS di rilevante importo. Con il primo motivo la ricorrente sosteneva che l’irregolarità non fosse definitivamente accertata, poiché l’invito a regolarizzare era stato notificato il 31 marzo 2025 e il debito era stato integralmente pagato il giorno successivo. Con il secondo motivo deduceva il difetto di istruttoria e la carenza o insufficienza della motivazione, assumendo che la stazione appaltante fosse stata tratta in errore da precedenti accertamenti erronei dovuti alla quasi omonimia con altra impresa. Con il terzo motivo chiedeva l’accertamento incidentale, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., dell’assenza di una posizione contributiva definitivamente irregolare. Con motivi aggiunti impugnava poi l’aggiudicazione in favore di altra impresa e il successivo accordo quadro, chiedendone l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro o, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti. Quanto al primo motivo, il Collegio ha rilevato che la ricorrente aveva riconosciuto il debito contributivo chiedendo una rateizzazione, ma non aveva rispettato il piano: numerose rate erano state pagate tardivamente, alcune non erano state pagate e altre erano state versate per importi errati. Ne era derivata la revoca del beneficio della rateizzazione e il rilascio di un DURC negativo riferito al periodo rilevante. Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissata al 20 dicembre 2024, e fino al pagamento del saldo effettuato il 1° aprile 2025, l’impresa non era quindi regolare con il pagamento dei contributi. Il pagamento successivo alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta non poteva sanare l’irregolarità, poiché l’art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023 richiede che il pagamento, l’impegno vincolante o l’estinzione del debito siano perfezionati anteriormente a tale termine. L’esclusione è stata ritenuta automatica, senza margini di valutazione discrezionale per la stazione appaltante; il DURC rilasciato dall’autorità competente attestava la situazione contributiva rilevante. Sono stati pertanto respinti anche i motivi relativi al difetto di istruttoria e motivazione, ritenendo accurata l’istruttoria svolta. I motivi aggiunti contro l’aggiudicazione e l’accordo quadro sono stati dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione, in quanto l’operatore economico legittimamente escluso non può impugnare l’aggiudicazione disposta a favore di altra impresa. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di lite in favore della stazione appaltante; nulla è stato disposto per le spese della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023
È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta
La violazione contributiva grave e definitivamente accertata comporta l’esclusione automatica. Il pagamento, l’impegno vincolante o l’estinzione del debito impediscono l’esclusione soltanto se perfezionati prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
art. 59, comma 3, d.lgs. 36/2023
Individuato nel testo come base normativa della procedura finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico.
art. 8 c.p.a.
Invocato dalla ricorrente per ottenere l’accertamento incidentale dell’assenza di una posizione contributiva definitivamente irregolare; la decisione ha risolto la questione ritenendo comprovata l’irregolarità sulla base del DURC e della documentazione relativa alla rateizzazione.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale del contenzioso relativo alla procedura di gara.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023, la violazione grave e definitivamente accertata degli obblighi contributivi costituisce causa automatica di esclusione dalla gara, senza che la stazione appaltante disponga di un autonomo margine di valutazione discrezionale, una volta accertata la situazione risultante dalla certificazione dell’autorità competente.
- Per evitare l’esclusione prevista dall’art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023, il pagamento, l’impegno vincolante a pagare o l’integrale estinzione del debito contributivo devono essersi perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; il pagamento successivo non è idoneo a sanare retroattivamente l’irregolarità rilevante ai fini della gara.
- Il mancato rispetto di un piano di rateizzazione contributiva, anche mediante pagamenti tardivi, omissioni di rate o versamenti di importo insufficiente, può determinare la revoca della rateizzazione e il rilascio di un DURC negativo, rilevante ai fini dell’esclusione dalla gara.
- L’operatore economico escluso legittimamente da una procedura di gara non è legittimato a impugnare l’aggiudicazione disposta in favore di altro concorrente, né gli atti contrattuali successivi, poiché la legittima esclusione determina il venir meno della posizione differenziata necessaria per contestare gli esiti della gara.
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