Sentenza n. 757/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento: - della nota prot. n. 13886 del 17.03.2025, con cui la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell’Industria ha comunicato che “il provvedimento di Autorizzazione Unica, emesso con DDS prot.51208 rep.847 del 27.11.2025, risulta privo di efficacia, così come disposto dal’art.1 comma 5 della L.R. n. 20/2024”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente; - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024, nonché di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. o), w), x), e z) punti 8 e 12, per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. o), w), x), e z) punti 8 e 12; - in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota regionale che dichiarava priva di efficacia l’Autorizzazione Unica già rilasciata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente impugnava la nota regionale con cui, in applicazione dell’art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20/2024, era stata dichiarata priva di efficacia l’Autorizzazione Unica rilasciata nel 2023 per un impianto fotovoltaico situato nel Polo industriale di Oristano - Corpo Sud, nel Comune di Santa Giusta. La disciplina regionale aveva individuato come non idonee vaste porzioni del territorio sardo, compresa l’area interessata, disponendo l’inefficacia dei titoli autorizzativi già emanati per impianti ricadenti in tali aree, salvo quelli relativi a impianti che avessero già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi. La ricorrente deduceva l’illegittimità costituzionale e unionale della legge regionale, per contrasto con l’art. 117, commi 1, 2 e 3, Cost., con le norme dello Statuto speciale sardo, con la direttiva 2018/2001/UE, come modificata dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché con la disciplina statale sulle aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili. In subordine, chiedeva l’annullamento di alcune disposizioni del d.m. 21 giugno 2024. Nel corso del giudizio, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di varie disposizioni della l.r. n. 20/2024, la Regione comunicava che il titolo autorizzativo doveva ritenersi nuovamente valido ed efficace. La ricorrente dichiarava tuttavia di conservare interesse alla pronuncia di merito ai fini risarcitori, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento, poiché la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della disciplina regionale aveva fatto venir meno il presupposto normativo dell’atto e la Regione aveva riconosciuto la piena validità ed efficacia dell’Autorizzazione Unica. Ha tuttavia accolto la richiesta di accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Il giudice ha ritenuto sufficiente la dichiarazione dell’interesse a fini risarcitori, formulata nei termini dell’art. 73 c.p.a., senza necessità di specificare nel medesimo giudizio i presupposti della futura domanda risarcitoria, di averla già proposta o di anticiparne la fondatezza. Nel merito, l’illegittimità della nota regionale risultava dimostrata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025, che aveva censurato la legge regionale per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., con i principi europei di massima diffusione delle energie rinnovabili, con l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, con il d.m. 21 giugno 2024 e con lo Statuto speciale della Sardegna. In particolare, l’individuazione regionale delle aree non idonee non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di installazione degli impianti FER. Le spese sono state compensate in ragione della complessità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, quando la domanda di annullamento diviene improcedibile, di accertare l’illegittimità dell’atto se il ricorrente dichiara di avere interesse ai fini risarcitori.
art. 73 c.p.a.
Le forme e i termini per la dichiarazione dell’interesse alla pronuncia di accertamento sono stati ritenuti rispettati dalla ricorrente.
art. 117, commi 1 e 3, Cost.
Parametri costituzionali rispetto ai quali la disciplina regionale sulle aree non idonee è stata ritenuta illegittima, anche in relazione ai vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea e ai principi fondamentali della materia.
art. 20 d.lgs. n. 199/2021
La disciplina statale sulle aree idonee non consente che l’individuazione regionale delle aree non idonee si trasformi in un divieto assoluto e aprioristico di installazione di impianti da fonti rinnovabili.
art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024
“I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia”
È stato applicato dalla Regione per dichiarare inefficace l’Autorizzazione Unica, ma il relativo presupposto normativo è stato travolto dalla declaratoria di incostituzionalità.
d.m. 21 giugno 2024
Individua la disciplina statale per le superfici e aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili; è richiamato quale parametro interposto e fonte di limiti al potere regionale.
direttiva 2018/2001/UE
Esprime, secondo il giudice, principi europei diretti alla massima diffusione dell’energia da fonti rinnovabili.
direttiva 2023/2413/UE
Modifica la direttiva 2018/2001/UE e rileva quale parametro interposto dei principi di massima diffusione delle energie rinnovabili.
Massime di principio
- La sopravvenuta caducazione o rimozione dell’atto impugnato può rendere improcedibile la domanda di annullamento, ma non impedisce l’accertamento della sua illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. quando il ricorrente dichiari tempestivamente di avere interesse alla pronuncia ai fini risarcitori.
- Ai fini dell’accertamento dell’illegittimità ex art. 34, comma 3, c.p.a., è sufficiente la dichiarazione dell’interesse risarcitorio nelle forme e nei termini processuali previsti; non è necessario specificare già in quel giudizio tutti i presupposti della futura domanda risarcitoria, averla proposta contestualmente o dimostrarne anticipatamente la fondatezza.
- Il potere regionale di individuare aree non idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili non può essere esercitato mediante divieti assoluti e aprioristici estesi a vaste porzioni del territorio, poiché l’inidoneità non equivale automaticamente a un divieto generalizzato di installazione.
- La disciplina regionale sulle aree idonee e non idonee agli impianti da fonti rinnovabili deve rispettare i principi fondamentali statali, i vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea e il principio di massima diffusione dell’energia da fonti rinnovabili; un provvedimento amministrativo fondato su una disciplina regionale successivamente dichiarata incostituzionale è illegittimo.
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