Sentenza n. 10785/2026 - Roma, Sezione 3B
PER L'ACCERTAMENTO del diritto di accedere ai documenti amministrativi richiesti con istanze inviate a mezzo pec del giorno 31 ottobre 2025; PER L'ANNULLAMENTO del provvedimento di diniego venutosi a formare per effetto dell'inutile decorso del termine di trenta giorni ex art. 25 l. n. 241/1990; PER LA CONDANNA a consentire di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito formatosi sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi inviate il 31 ottobre 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'accertamento del diritto di accesso ai documenti richiesti con istanze trasmesse via PEC il 31 ottobre 2025, per l'annullamento del diniego formatosi mediante l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 25 l. n. 241/1990 e per la condanna delle amministrazioni a consentire la visione e l'estrazione di copia dei documenti. Nel corso del giudizio la difesa della ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha qualificato la situazione processuale non come cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., bensì come sopravvenuta carenza di interesse, e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Quanto alle spese, ha ritenuto di compensarle, considerando la parziale sovrapposizione della controversia con quella definita dalla sentenza n. 17747/2025 della stessa Sezione e la conseguente almeno parziale soccombenza virtuale che si sarebbe verificata sotto il profilo del ne bis in idem.
Norme richiamate
art. 25 l. 241/1990
Il decorso del termine di trenta giorni è indicato quale presupposto per la formazione del diniego tacito sull'istanza di accesso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è stata ritenuta non applicabile, poiché il giudice ha qualificato la situazione come sopravvenuta carenza di interesse e non come cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando nel corso del giudizio sull'accesso viene meno l'interesse alla decisione, la controversia deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché essere dichiarata cessata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., se non risultano integrati i presupposti specifici della cessazione della materia del contendere.
- La regolazione delle spese in caso di sopravvenuta carenza di interesse può essere effettuata considerando la soccombenza virtuale; tuttavia, le spese possono essere compensate quando la controversia presenti una parziale sovrapposizione con un precedente giudizio e si prospetti una parziale soccombenza per ne bis in idem.
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