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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12257/2026 del 01/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (produttore)

La controversia

La società attrice aveva agito sostenendo che nel film "Rango" fosse stato indebitamente sfruttato, a fini economici, il personaggio "The Man with No Name" tratto da "Per un pugno di dollari", opera della quale assumeva la titolarità. In primo grado aveva chiesto: l'accertamento del plagio/contraffazione del personaggio con lesione del diritto d'autore; l'accertamento di concorrenza sleale; il risarcimento del danno; in subordine l'accertamento della violazione dell'art. 70, comma 3, l. aut. per mancata menzione dell'opera e della titolare; ulteriormente in subordine l'arricchimento senza causa; oltre alla pubblicazione della sentenza. Il Tribunale aveva rigettato; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che in "Rango" non fosse stato riprodotto il personaggio in sé, ma piuttosto l'attore Clint Eastwood, con mera evocazione di sue caratteristiche somatiche, di abbigliamento e morali, e che il personaggio fosse comunque poco caratterizzato e non scindibile dall'interprete. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) motivazione apparente e incomprensibile sulla non proteggibilità del personaggio; 2) violazione dell'art. 1 l. aut., per avere la Corte d'appello introdotto un presunto requisito di "scindibilità" dal medesimo attore; 3) motivazione apparente nel comparare le trame anziché il personaggio; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e travisamento della prova, per non aver considerato una mail del 5 novembre 2009 con cui Paramount avrebbe riconosciuto di voler usare il personaggio; 5) violazione dell'art. 2735 c.c. per mancato riconoscimento del valore confessorio di tale dichiarazione; 6) violazione degli artt. 156 e 70 l. aut. e della direttiva 2001/29/CE, contestando l'uso dell'argomento del "citazionismo" e della libera utilizzazione. La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi e ha respinto il ricorso, confermando la decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, in sintesi, che la sentenza impugnata avesse dato una motivazione sufficiente e non sindacabile in sede di legittimità sulla mancata tutela del personaggio, poiché il nucleo della decisione era l'accertamento di fatto secondo cui il film "Rango" evocava Clint Eastwood e non il personaggio "The Man with No Name". Ha escluso che la censura sulla proteggibilità del personaggio potesse essere accolta, perché la non tutelabilità dipendeva dall'insufficiente caratterizzazione creativa del personaggio rispetto agli archetipi di genere e dalla sua immedesimazione nell'attore. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla comparazione tra le opere e quelli relativi alla mail del 5 novembre 2009, perché non colpivano la ratio decidendi o introducevano questioni non trattate in appello senza rispettare gli oneri di autosufficienza e specificità. Ha infine considerato inammissibile anche la doglianza sull'art. 70 l. aut., poiché si rivolgeva contro un argomento aggiuntivo e non decisivo, restando comunque autonoma la ratio della non proteggibilità del personaggio. Ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 158 l. n. 633 del 1941

    "lesione del proprio diritto d'autore ex art. 158 l. aut."

    norma posta a base della domanda risarcitoria per violazione del diritto d'autore

  • art. 2598 nn. 2 e 3 c.c.

    "illecito concorrenziale, giusta l’art. 2598 nn. 2 e/o 3, c.c."

    richiamato quale fondamento dell'azione di concorrenza sleale

  • art. 70, comma 3, l. n. 633 del 1941

    "violazione dell’art. 70, comma 3, l. aut."

    invocato in subordine per l'assenza di menzione dell'opera/personaggio; la Corte ha ritenuto, anche solo ad abundantiam, che comunque difettasse una utilizzazione idonea a fondare il plagio e che non emergesse finalità concorrenziale rilevante

  • art. 2041 c.c.

    "domanda residuale di cui all’art. 2041 c.c."

    la Corte d'appello aveva ritenuto assorbita la domanda di arricchimento senza causa dal rigetto della tutela autoriale e dalla liceità della condotta

  • art. 111 Cost.

    "violazione dell’art. 111 Cost."

    invocato per denunciare motivazione apparente; la Cassazione ha escluso il vizio nei limiti del sindacato di legittimità

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente

  • art. 1, comma 1, l. n. 633 del 1941

    "tutelabilità autoriale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, l. aut."

    la tutela del personaggio dipende dalla sua caratterizzazione originale e riconoscibile come creazione tipica

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    "La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c."

    il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante o l'omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 12 preleggi

    "alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi"

    richiamato per interpretare la portata del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    "violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c."

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri, ovvero considera come non contestati fatti contestati; nel caso concreto la censura era non pertinente perché il fatto non era stato esaminato

  • art. 116 c.p.c.

    "violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c."

    la violazione sussiste se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o nega il prudente apprezzamento quando dovuto

  • art. 2735 c.c.

    richiamato per sostenere il valore confessorio di una dichiarazione stragiudiziale; la Corte non ha affrontato nel merito la questione, reputandola estranea alla decisione impugnata e non autosufficiente

  • art. 156 l. n. 633 del 1941

    richiamato insieme all'art. 70 per contestare il plagio e le eccezioni di libera utilizzazione

  • art. 2001/29/CE

    richiamata quale fonte eurounitaria sulle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, senza che la Corte ravvisasse un autonomo errore decisivo nella sentenza impugnata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    "dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    conseguenza processuale del rigetto del ricorso, con obbligo di ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità sulla motivazione è oggi limitato all'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è consentita una nuova valutazione del fatto o delle prove.
  • Il personaggio di un'opera può essere tutelato autonomamente solo se possiede una caratterizzazione creativa riconoscibile e distinta dagli stereotipi di genere; in difetto di tale riconoscibilità, la riproduzione non integra plagio tutelabile.
  • Quando l'opera successiva richiama non il personaggio di fantasia ma l'attore che lo ha incarnato, e l'evocazione si risolve in una mera citazione di tratti somatici, d'abbigliamento o di morale, manca il presupposto della contraffazione del personaggio.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non aggredisce la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, oppure che si dirige contro un argomento meramente aggiuntivo e non decisivo.
  • Le censure fondate su travisamento della prova, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o valore confessorio di una dichiarazione sono inammissibili se la questione non è stata effettivamente trattata dal giudice di merito e il ricorrente non assolve agli oneri di specificità e autosufficienza.
  • La riproduzione di elementi secondari o marginali di un'opera, inseriti in un contesto del tutto diverso, non basta a integrare contraffazione quando l'espressione creativa complessiva è diversa e riferibile a soggetto differente.

Come è indicizzato

MaterieDiritto d'autoreImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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