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Sentenza

Sentenza n. 58/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento 1) del provvedimento di revoca del “nulla osta in ingresso rilasciato in favore della sig.ra EL AZRI NAOUAL in data 02/08/2022 su istanza del prodotta in data 27/01/2022” codice pratica P-NA/L/Q/2022/101467; 2) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale lesivo degli interessi della ricorrente compreso l’implicito rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Giustizia amministrativa202502243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato e implicito diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, entrata in Italia il 20 febbraio 2023 in forza di un nulla osta rilasciato il 2 agosto 2022, deduceva di avere ripetutamente sollecitato, insieme al datore di lavoro, la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il 10 marzo 2025 l'amministrazione revocava il nulla osta ritenendo che l'impresa indicata nell'istanza fosse cessata il 24 dicembre 2018. La ricorrente deduceva, in primo luogo, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che, pur essendo cessata l'impresa individuale originariamente indicata, il medesimo titolare aveva successivamente costituito una società a responsabilità limitata semplificata, della quale era amministratore e socio unico, sicché la continuità sostanziale dell'attività avrebbe dovuto essere valutata. Deduceva inoltre violazione e falsa applicazione del d.l. 73/2022 in relazione all'art. 22 d.lgs. 286/1998 e alla circolare ministeriale n. 3836/2007, nonché lesione del legittimo affidamento, disparità di trattamento ed erronea imputazione alla ricorrente delle conseguenze della mancata conclusione del procedimento. Secondo la ricorrente, l'impossibilità sopravvenuta di stipulare il contratto di soggiorno era dipesa dall'inerzia dell'amministrazione, che per oltre due anni non aveva proceduto alla convocazione, e avrebbe dovuto comportare almeno il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Esaminando congiuntamente le censure, ha ritenuto erroneo il presupposto fattuale secondo cui, al momento dell'ingresso in Italia e delle richieste di convocazione, non sussistessero le condizioni per la stipula del contratto di soggiorno. La documentazione dimostrava che il titolare dell'impresa cessata aveva successivamente costituito una società omonima, nella quale rivestiva la qualità di amministratore e socio unico, e che a tale società potevano essere imputate sia l'istanza originaria sia il successivo sollecito. L'amministrazione, inoltre, non aveva contestato i tentativi della ricorrente e del datore di lavoro di ottenere la convocazione e aveva lasciato decorrere oltre due anni senza concludere tempestivamente il procedimento. Il giudice ha ritenuto che il ritardo non fosse imputabile alla ricorrente e che l'amministrazione avesse irragionevolmente trasferito su di lei le conseguenze del decorso del tempo. La sopravvenuta impossibilità di stipulare il contratto con il datore originario, determinata dall'inerzia amministrativa, avrebbe dovuto indurre l'autorità a valutare e rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, anche alla luce delle circolari ministeriali. Sono state compensate le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La disciplina del lavoro subordinato dello straniero è stata applicata nel senso che l'amministrazione deve valutare le conseguenze dell'impossibilità di concludere il contratto di soggiorno quando essa dipenda dal ritardo amministrativo e non dal lavoratore.

  • d.l. 73/2022

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del procedimento di ingresso e soggiorno per lavoro; il giudice ha ritenuto fondate le censure connesse alla mancata valutazione del permesso per attesa occupazione.

  • Circolare del Ministero dell'Interno n. 3836/2007

    Richiamata quale indirizzo amministrativo conforme alla possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno per attesa occupazione nelle peculiari situazioni in cui la mancata stipula del contratto non sia imputabile allo straniero.

Massime di principio

  • Quando la mancata stipula del contratto di soggiorno consegue al ritardo o all'inerzia dell'amministrazione, le conseguenze sfavorevoli del decorso del tempo non possono essere imputate allo straniero che abbia tempestivamente sollecitato la convocazione.
  • La revoca del nulla osta all'ingresso è illegittima se si fonda sull'erroneo presupposto fattuale dell'inesistenza delle condizioni per la stipula del rapporto di lavoro, senza considerare la documentazione relativa alla continuità sostanziale dell'attività economica e agli atti compiuti dal datore di lavoro subentrante o successivo.
  • Quando, nelle more della definizione del procedimento, diviene impossibile stipulare il contratto di soggiorno per una causa non imputabile allo straniero e riconducibile all'inerzia amministrativa, l'amministrazione deve valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
  • L'amministrazione non può trasferire sul privato l'alea del decorso del tempo quando il ritardo procedimentale abbia impedito la tempestiva conclusione del procedimento e il privato abbia mantenuto una condotta diligente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereLegittimo affidamentoTermini del procedimento

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