Cassazione Civile, Ordinanza n. 21134/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società energetica per il pagamento di corrispettivi di forniture elettriche. L’ente locale ha opposto il decreto eccependo la compensazione con propri controcrediti derivanti da un accordo transattivo del 1959 e dall’inadempimento dell’obbligo di ricostruire un tratto di strada sommerso da un bacino artificiale, chiedendo anche somme per danni e indennità annuali. Dopo alterne decisioni di merito e di legittimità, nel giudizio di rinvio la corte territoriale ha ritenuto compensabile solo il credito per l’indennità annua prevista dall’accordo, escludendo le ulteriori pretese risarcitorie perché non certe, non liquide e non agevolmente liquidabili. Con il primo motivo del ricorso per cassazione l’ente locale ha denunciato violazione dell’art. 1242, comma 2, c.c., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto liquidare anche i controcrediti risarcitori sulla base degli elementi già emersi in consulenza tecnica e dichiarare l’estinzione del credito della società per compensazione giudiziale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sulla liquidazione delle spese, contestando il criterio di determinazione del valore della causa e la regolazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 1242 c.c. da parte del giudice di rinvio, osservando che la compensazione giudiziale presuppone un controcredito certo, esigibile e, se non liquido, comunque facilmente e prontamente liquidabile nel medesimo giudizio; nel caso concreto, le ulteriori pretese dell’ente erano rimaste indeterminate quanto a esistenza, ammontare, titolarità e nesso con i fatti allegati, sicché non era possibile operare la compensazione richiesta. Ha inoltre ritenuto corretta la statuizione sulle spese, perché in presenza di domande contrapposte e di reciproca soccombenza il giudice può fare applicazione del criterio della compensazione, senza che operi automaticamente il criterio di causalità; ha pure considerato corretto il valore della causa parametrato al decisum impugnato. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e alle ulteriori sanzioni ex art. 96 c.p.c. e con l’ulteriore conseguenza del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1242, comma 2, c.c.
La compensazione giudiziale può operare solo se il controcredito è certo, esigibile e, se non liquido, è agevolmente liquidabile nel medesimo giudizio; non basta una pretesa generica o indeterminata.
art. 1242, comma 3, c.c.
La compensazione giudiziale può essere dichiarata anche in presenza di contestazione del controcredito, purché l’accertamento avvenga nel processo in cui la compensazione è eccepita.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del ricorso per dedurre violazioni di legge sia sulla compensazione sia sulla liquidazione delle spese.
art. 92 c.p.c.
In presenza di reciproca soccombenza e domande contrapposte il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese.
art. 55 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Ai fini della liquidazione delle spese il valore della causa va determinato secondo il decisum effettivo e, in appello, rispetto alla somma oggetto di impugnazione o alla maggiore somma conseguita.
art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
È stata formulata proposta di definizione anticipata.
art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
La parte ha chiesto la decisione del ricorso nonostante la proposta di definizione anticipata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio.
art. 96, 3° comma, c.p.c.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata.
art. 96, 4° comma, c.p.c.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La compensazione giudiziale richiede un controcredito dotato di certezza ed esigibilità; se il credito opposto non è liquido, il giudice può liquidarlo solo quando l’operazione sia semplice e immediata, altrimenti la compensazione non può essere dichiarata.
- Non è sufficiente, ai fini della compensazione, una pretesa creditoria genericamente allegata o priva di adeguata prova della sua esistenza, del suo ammontare o della sua riferibilità soggettiva; l’indeterminatezza del controcredito impedisce la declaratoria di estinzione del credito principale.
- In presenza di domande contrapposte accolte solo in parte, la reciproca soccombenza consente la compensazione delle spese e non impone automaticamente l’applicazione del criterio di causalità tipico del parziale accoglimento di un’unica domanda.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa va ancorato al decisum effettivo: in appello rileva l’importo concretamente controverso in grado di impugnazione, non necessariamente il petitum originario.
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