Cassazione Civile, Sentenza n. 11828/2020 del 18/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un’intimazione di pagamento fondata su una cartella che l’agente della riscossione assumeva ritualmente notificata. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato legittima l’intimazione; la Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 1899/22/15 depositata il 14 settembre 2015, aveva accolto l’appello del contribuente, ravvisando l’invalidità della notifica della cartella. La cartella era stata depositata presso la casa comunale dopo che il destinatario non era stato rinvenuto, senza invio della raccomandata informativa richiesta per l’irreperibilità relativa. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 39 c.p.c. e del principio del ne bis in idem, sostenendo che la ritualità della notifica della stessa cartella era già stata decisa in un precedente giudizio, concluso con sentenza della CTR della Puglia n. 121/22/13; 2) violazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il destinatario, pur risultando anagraficamente residente presso l’abitazione dei genitori, non vi abitava né vi domiciliava, che quattro precedenti tentativi di notifica erano rimasti infruttuosi e che ricorreva quindi irreperibilità assoluta, tale da giustificare il deposito presso la casa comunale. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è infondato: il precedente giudizio riguardava l’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria, provvedimento diverso e autonomo rispetto all’intimazione di pagamento oggetto del giudizio, sicché non ricorreva identità dell’oggetto necessaria per la litispendenza dedotta. Il secondo è infondato: la mera assenza del destinatario, anche dopo ripetuti accessi, non dimostra l’irreperibilità assoluta. Per applicare la procedura di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, il messo deve svolgere nel Comune del domicilio fiscale ricerche idonee a verificare che il contribuente non abbia soltanto cambiato indirizzo nello stesso Comune; l’attestazione della sola irreperibilità, senza indicazione delle ricerche, non basta. In mancanza dei presupposti per l’irreperibilità assoluta, la notifica va eseguita secondo l’art. 140 c.p.c., con le relative formalità, compresa la raccomandata informativa. Nella fattispecie la CTR aveva accertato che tale raccomandata non era stata inviata. La Corte ha quindi confermato l’invalidità della notifica della cartella e il conseguente esito favorevole al contribuente. Ha condannato la ricorrente a rifondere le spese processuali, liquidate in euro 1.500, oltre spese forfettarie e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 39 c.p.c.
La litispendenza presuppone la identità sia dei soggetti che dell’oggetto delle due cause contemporaneamente pendenti, ciò che nella specie di causa non si è realizzato, atteso che nel processo promosso avanti alla CTP di Lecce, conclusosi con la sentenza n. 121/22/13 della CTR della Puglia, aveva ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento (iscrizione di ipoteca) del tutto diverso ed autonomo rispetto a quello (intimazione di pagamento) impugnato avanti alla medesima CTP di Lecce e conclusosi con la sentenza n. 1899/22/15 della CTR della Puglia (Cass. n. 29631/2019 e 11046/2012).
La litispendenza richiede che le cause contemporaneamente pendenti abbiano identici soggetti e identico oggetto; non sussiste quando una controversia riguarda un’iscrizione ipotecaria e l’altra un’intimazione di pagamento, trattandosi di provvedimenti distinti e autonomi.
art. 140 c.p.c.
Nel caso di specie, l’operato del messo notificatore non risulta improntato al pieno rispetto delle regole innanzi esposte atteso che, secondo quanto acclarato dalla CTR sulla scorta della documentazione in atti, non si è provveduto all’invio della raccomandata informativa (c.d. CAD).
Quando il destinatario è temporaneamente assente all’indirizzo conosciuto e ricorre irreperibilità relativa, la notifica deve seguire l’art. 140 c.p.c. e comprende l’invio della raccomandata informativa; la sua omissione rende irregolare la procedura notificatoria.
D.P.R. n. 600/1973, art. 60, comma 1, lett. e)
Dunque la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui al citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè sconosciuto all’indirizzo indicato.
La procedura ordinaria dell’art. 140 c.p.c. si applica se residenza e indirizzo sono conosciuti ma il destinatario non viene trovato; la procedura speciale dell’art. 60, comma 1, lett. e), è riservata all’irreperibilità assoluta, quando il destinatario è sconosciuto all’indirizzo, dopo le verifiche necessarie nel Comune del domicilio fiscale.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 39 c.p.c. e del principio del ne bis in idem, essendo stata la questione concernente la ritualità notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS) già decisa dalla CTP di Lecce, in altro giudizio, con sentenza confermata in appello dalla CTR della Puglia, con sentenza n. 121/22/13, trattandosi di medesima causa.
La disposizione è indicata come parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la sentenza non formula un principio ulteriore sul suo ambito applicativo.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La litispendenza presuppone l’identità dei soggetti e dell’oggetto delle cause contemporaneamente pendenti; non è sufficiente che le controversie riguardino la medesima cartella se i provvedimenti impugnati sono diversi e autonomi.
- La mera assenza del destinatario presso l’indirizzo anagrafico, anche se constatata in più accessi, non prova da sola l’irreperibilità assoluta. Per ricorrere alla procedura speciale di notificazione tributaria occorrono ricerche nel Comune del domicilio fiscale, dirette a verificare che il contribuente non abbia semplicemente cambiato indirizzo all’interno dello stesso Comune.
- Quando residenza e indirizzo del destinatario sono conosciuti ma la consegna non può essere effettuata perché egli non viene trovato, ricorre l’irreperibilità relativa e si applica l’art. 140 c.p.c., con il compimento di tutte le formalità previste, inclusa la raccomandata informativa.
- La notifica effettuata secondo l’art. 140 c.p.c. prima della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 3 del 2010 richiede comunque, per essere regolare, la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, in ragione dell’efficacia retroattiva della pronuncia costituzionale.
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