Sentenza n. 4536/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2631/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza n. 2631/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto a 1.500 euro per gli anni scolastici 2020/2021-2022/2023 mediante assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 2631/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata. Il titolo condannava il Ministero a corrisponderle complessivamente 1.500 euro, tramite assegnazione della Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero e ordinandogli di eseguire il giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratti eventuali versamenti, gli accessori dovuti in base al titolo e alla legge, le spese che trovino titolo nella pronuncia e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso. I conteggi della creditrice per capitale residuo e interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione: questa deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Il TAR ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, applicabile prima dell'avvio del recupero coattivo nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza dei 90 giorni; il commissario dovrà determinare definitivamente il residuo e adottare gli atti necessari entro i successivi 60 giorni. Non è riconosciuto un compenso al commissario, poiché l'incarico rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato che riconosce una pretesa di pagamento; nel caso concreto, il titolo e la documentazione prodotta, non adeguatamente contestati, giustificano l'accoglimento.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
L'ottemperanza mira a soddisfare il credito nella consistenza risultante dal titolo, dalle norme applicabili e dai pagamenti eventualmente già eseguiti. I conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione per il capitale residuo e gli interessi, che vanno verificati quanto a misura e decorrenza secondo il titolo e la legge.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, il recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo può essere avviato solo dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 114 c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza va dunque senz’altro accolto previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con contestuale assegnazione di termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione se antecedente, per il pagamento
Nell'accogliere il ricorso di ottemperanza, il giudice dichiara l'inadempimento e può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere, predisponendo per l'eventuale inerzia l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
art. 93 c.p.c.
Le spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
Il TAR dispone la distrazione delle spese di giudizio in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La condanna alle spese comprende il contributo unificato solo se dovuto nel giudizio, oltre ai compensi e ai relativi accessori liquidati.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è diretto a rendere effettivo il diritto riconosciuto dal titolo, non a costituirlo nuovamente: l'esatta consistenza del credito va ricavata dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi del creditore non sono di per sé vincolanti per l'Amministrazione in sede di ottemperanza quanto al capitale residuo e agli interessi; l'Amministrazione deve verificarne la misura e la decorrenza in base al titolo e alle disposizioni di legge applicabili.
- Dichiarata l'inottemperanza a un giudicato di pagamento, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine, attribuendogli il compito di determinare il residuo e adottare gli atti necessari all'esecuzione.
- Per l'avvio del recupero coattivo delle somme dovute in forza di un titolo esecutivo, le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici beneficiano del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo.
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