Cassazione Penale, Sentenza n. 21710/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato l'istanza di riparazione ex art. 314 c.p.p. presentata per ottenere equo indennizzo per presunta ingiusta detenzione in relazione a misure cautelari emesse in un procedimento per usura. La ricorrente deduceva: 1) errore nella declaratoria di tardività dell'istanza (sostiene che il deposito è avvenuto il 24/10/2017 e non il 24/10/2018, quindi entro il termine biennale dal giudicato dell'assoluzione); 2) nel merito, violazione di legge e vizio motivazionale poiché la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente la colpa grave sulla base di elementi (intercettazioni trascritte e frequentazioni) che non sarebbero stati valutati nel processo penale e comunque non idonei a dimostrare la gravità della colpa; inoltre le presunte persone offese sarebbero state reticenti, elemento che a suo dire avrebbe dovuto indebolire la gravità indiziaria.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi e condiviso la valutazione del giudice di merito che, pur avendo dichiarato l'istanza inammissibile per tardività, è comunque entrato nel merito e ha motivato l'esistenza di condotte extraprocedimentali della ricorrente che integrano colpa grave ostativa all'equa riparazione. In particolare la Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione in base a trascrizioni di intercettazioni e brogliacci legittimamente acquisiti, dalle quali emergerebbe la messa a disposizione del denaro per il genitore detenuto e specifiche richieste nei confronti della vittima, elementi ritenuti almeno gravemente colposi e co-causali dell'adozione e della persistenza della misura cautelare. La Suprema Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui in sede di riparazione sono utilizzabili intercettazioni non materialmente trascritte tramite il brogliaccio ex art. 268, comma 2 c.p.p., e ha affermato che le frequentazioni ambigue possono rilevare purché ci sia adeguata motivazione del nesso con la misura. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; non riconosciuta la rifusione delle spese al Ministero resistente per genericità della memoria difensiva di quest'ultimo.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e la condizione ostativa rappresentata dal fatto che l'istante abbia dato causa o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave; la Corte precisa che la colpa grave va valutata ex ante e non richiede che la condotta integri necessariamente un reato, ma che abbia concorso a determinare la falsa apparenza della configurabilità del reato.
art. 315 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle norme sulla riparazione; la Corte conferma l'obbligo del giudice della riparazione di valutare compiutamente gli elementi che possono integrare la condotta ostativa, con motivazione autonoma rispetto al giudizio penale.
art. 268, comma 2, cod. proc. pen.
Consente di desumere il contenuto di conversazioni intercettate anche dal brogliaccio; la Corte afferma che, in sede di riparazione, sono utilizzabili intercettazioni non trascritte materialmente mediante la lettura del brogliaccio e sono altresì utilizzabili le trascrizioni anche se non prodotte nel processo penale quando le registrazioni siano state legittimamente disposte.
Massime di principio
- Termine per l'istanza di riparazione: verificare con attenzione la data di deposito rispetto al passaggio in giudicato dell'assoluzione (termine biennale); errori materiali nelle date vanno dimostrati con documentazione.
- Valutazione della colpa grave: il giudice della riparazione effettua una valutazione ex ante autonoma rispetto al processo penale, concentrandosi sul nesso causale tra condotte del richiedente e la falsa apparenza di responsabilità che ha indotto l'autorità a disporre la misura.
- Prove utilizzabili in sede di riparazione: sono ammissibili intercettazioni acquisite nelle indagini preliminari anche se non materialmente trascritte nel processo penale, tramite il brogliaccio ex art. 268 c.p.p., e possono essere utilizzate le trascrizioni legittimamente effettuate anche se non prodotte nel processo principale.
- Frequentazioni ambigue e contatti con soggetti noti per reati: possono integrare colpa grave solo se il giudice motiva adeguatamente l'idoneità oggettiva e il rapporto di concausalità rispetto alla misura cautelare; non è sufficiente la mera appartenenza o conoscenza, serve un nesso concreto e documentato.
- Controllo di legittimità sulle motivazioni: le valutazioni di fatto del giudice della riparazione sono sindacabili in cassazione solo in presenza di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; una ricostruzione congrua e coerente è incensurabile.
- Spese processuali: la parte resistente può non ottenere la rifusione delle spese se le sue memorie risultano generiche e non apportano un contributo specifico alla dialettica; la qualità delle difese scritte rileva ai fini della condanna alle spese.
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