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Sentenza

Sentenza n. 1036/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e condannato il Ministero all’accredito di complessivi € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 1340/2024 del Tribunale di Termini Imerese, pronunciata quale giudice del lavoro. La sentenza, passata in giudicato e ritualmente notificata all’Amministrazione, aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con le modalità riconosciute al personale assunto a tempo indeterminato, per tre anni scolastici, condannando il Ministero ad accreditare complessivi € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e chiesto l’esecuzione coattiva del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l’avvenuto pagamento né dedurre fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza azionata conteneva una condanna pecuniaria, era passata in giudicato ed erano state rispettate le formalità e i termini di notificazione all’Amministrazione debitrice. L’Amministrazione, pur costituita, non ha provato di avere adempiuto né ha allegato fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione. Il Ministero è stato quindi condannato a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi € 1.500,00 per gli anni scolastici indicati, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria da determinarsi ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di liquidare e corrispondere le somme entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della parte. Il commissario dovrà depositare gli atti tramite il Processo Amministrativo Telematico e presentare una relazione al TAR. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 550,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per imporre all’Amministrazione l’esecuzione della sentenza passata in giudicato e per nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale criterio per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria dovuti sulla somma riconosciuta dalla sentenza da eseguire.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la successiva determinazione e liquidazione del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

  • d.m. n. 55/2014

    Utilizzato analogicamente per la liquidazione delle spese di lite, con riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari e alle fasi studio e istruttoria/trattazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l’esistenza di una pronuncia passata in giudicato contenente un obbligo preciso dell’Amministrazione, la rituale notificazione della pronuncia e l’inadempimento dell’Amministrazione stessa.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, la costituzione dell’Amministrazione senza prova dell’avvenuto pagamento né allegazione di fatti modificativi o estintivi del credito non impedisce l’accoglimento della domanda e conferma la persistenza dell’obbligo di adempimento.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia, anche per la liquidazione e corresponsione delle somme dovute.
  • L’esecuzione di una condanna pecuniaria può comprendere, oltre al capitale riconosciuto nel giudicato, gli interessi legali o la rivalutazione monetaria secondo il criterio stabilito nella pronuncia da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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