Cassazione Penale, Sentenza n. 41732/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Trapani del 07/03/2024 che, in parziale accoglimento dell'appello di Napoli, aveva ridotto l'importo del sequestro preventivo (da €23.000.000,00 a €1.409.731,61), confermando per il resto il decreto del GIP. In Cassazione sono state contestate: insufficiente motivazione ("motivazione apparente") in ordine al requisito del periculum in mora e al fumus, la ritenuta modifica della qualificazione del bene da "profitto" a "prezzo" senza adeguata motivazione, l'eccesso di potere del Tribunale in appello oltre i limiti del devolutum, l'erronea esclusione del pericolo di aggravamento/protrazione e la mancata ripartizione della confisca per equivalente tra i concorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale della Libertà di Trapani abbia fornito motivazione logica e adeguata sia sul fumus che sul periculum in mora (valutando la non tracciabilità dei flussi, l'uso di contanti e la volontà di reinvestimento), che la rideterminazione del quantum era fondata sulle emergenze investigative e che la ricostruzione come "prezzo" anziché "profitto" non compromette la legittimità della misura. La Corte ha inoltre confermato i limiti dell'impugnazione e l'inammissibilità di nuovi motivi introdotti tardivamente. Condanna il ricorrente alle spese (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
Disciplina il sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto che il requisito del pericolo di dispersione (periculum in mora) sia stato adeguatamente motivato.
art. 240 c.p.
Prevede la confisca del profitto del reato; la Corte ha osservato che la qualificazione del bene come "profitto" o "prezzo" è indifferente ai fini della confiscabilità richiamata dalla normativa speciale.
art. 322-bis c.p.p.
Regola l'appello contro provvedimenti in materia di misure reali; la Corte ha confermato il carattere limitatamente devolutivo dell'appello ma ha ricordato che il giudice dell'impugnazione può rilevare esigenze cautelari ulteriori o diverse purché attinenti e connesse.
art. 5-bis L. 13/12/1989 n. 401
Norma speciale usata per il sequestro per equivalente: la Corte ha richiamato la possibilità di aggredire prezzo/profitto del reato anche per equivalente.
art. 322-ter c.p.
Richiamato nel commento sulla confiscabilità di prodotti, profitti o prezzo del reato; conferma il perimetro della misura reale.
art. 309 c.p.p.
Disposizione sul riesame: la Corte ha richiamato la differenza di poteri tra riesame e appello e il comma 9 (limitazioni) per spiegare i limiti del devolutum.
art. 291 c.p.p.
Regola il principio della domanda cautelare; la Corte ha ricordato che, nella materia cautelare, il giudice può individuare esigenze cautelari diverse da quelle prospettate dal pubblico ministero.
art. 585 c.p.p., comma 4
Richiamato sul divieto di sviluppare nuovi motivi in grado di costituire motivo nuovo di impugnazione; la Corte ha escluso la disamina di argomenti nuovi introdotti in memoria.
art. 616 c.p.p.
Norma sull'onere delle spese in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese.
Massime di principio
- Il giudice dell'appello cautelare ha cognizione limitata ai motivi impugnati ma può comunque ritenere sussistenti esigenze cautelari diverse o ulteriori purché logicamente connesse; non costituisce ultrapetizione se l'esigenza è funzionalmente collegata ai motivi devoluti.
- La qualificazione del bene come "profitto" o "prezzo" del reato è spesso ininfluente rispetto alla legittimità del sequestro/confisca quando la normativa speciale (es. legge 401/1989) comprende entrambe le categorie; ciò non esime però il giudice dal motivare adeguatamente.
- Per il sequestro preventivo occorre motivazione specifica e circostanziata sul periculum in mora (pericolo di dispersione/distrazione); valutazioni fondate su indizi induttivi quali uso di contanti, non tracciabilità dei flussi e intenzioni di reinvestimento possono essere ritenute sufficienti se adeguatamente argomentate.
- La rideterminazione del quantum del sequestro in appello è ammissibile sulla base della valutazione delle emergenze investigative e del volume d'affari provato; il quantum deve risultare proporzionato e motivato.
- Motivi nuovi introdotti tardivamente in sede di impugnazione (o in cassazione) sono inammissibili; le contestazioni devono essere sollevate nei termini e nei gradi previsti per essere esaminate.
- La ripartizione della confisca per equivalente tra più concorrenti è questione concreta e spesso complessa; in mancanza di evidenze puntuali sulla quota percepita da ciascun partecipante, può rendersi necessario ulteriore accertamento o pronuncia specifica, essendo la materia oggetto di contrasto giurisprudenziale.
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