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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48798/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Spina ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo dal 4/5/2012 al 2/11/2013 (complessivi anni 1 e mesi 5), lamentando che la detenzione eccedeva la pena poi risultata definitiva (mesi 9 e giorni 15) a seguito di riduzione in sede di impugnazione. La Corte d'appello aveva respinto la richiesta sostenendo che la riduzione di pena fosse riconducibile a sopravvenute modifiche normative/effetti retroattivi (richiamando l'art. 314, comma 5, c.p.p.) e quindi escludendo il diritto alla riparazione per la parte di custodia cautelare precedente a un'eventuale abrogazione. Spina ha impugnato in Cassazione deducendo che la riduzione era dovuta a diversa valutazione dei giudici di merito (riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e diversa quantificazione della pena) e non a un'abrogazione normativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricostruito che Spina era stato sempre riconosciuto colpevole della fattispecie di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990 (non abrogata) e che la diminuzione della pena derivava da una diversa valutazione delle circostanze da parte dei giudici di merito e da successivi ricalcoli, non da abrogazione normativa. Ne è conseguito che l'art. 314, comma 5, c.p.p. non era applicabile. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 314, comma 5, cod. proc. pen.

    "quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è previsto come reato per abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione è escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima dell'abrogazione medesima"

    La Corte ha precisato che questa norma esclude la riparazione solo se la detenzione cautelare è antecedente a un'effettiva abrogazione della norma incriminatrice; nel caso concreto non si è trattato di abrogazione, quindi la norma non è applicabile.

  • art. 73, V comma, DPR 309/1990

    È la norma penale cui è stato ritenuto corrispondere il fatto contestato a Spina; la Corte ha rilevato che tale disposizione non è stata abrogata e che Spina è sempre stato riconosciuto colpevole di quella fattispecie.

  • art. 7, comma 3, DPR 309/1990 (richiamato nel procedimento)

    Nel procedimento di primo grado era stato riconosciuto un attenuante in relazione a questa disposizione; la successiva valutazione in appello ha invece rideterminato la posizione sanzionatoria complessiva riconoscendo attenuanti generiche.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 2014 (richiamata nella motivazione)

    La pronuncia è citata per chiarire il contesto giurisprudenziale relativo all'inserimento di sostanze nelle tabelle e agli effetti sull'applicazione dell'art. 314, comma 5, c.p.p.: la Cassazione osserva che l'ipotesi di applicazione dell'art. 314, comma 5, in materia di stupefacenti riguarda casi specifici di dichiarata illegittimità costituzionale di norme che avevano modificato le tabelle delle sostanze, non il caso concreto.

  • art. 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (conv. L. 21/2/2006, n.4) (richiamato)

    Richiamato nel contesto delle pronunce di illegittimità costituzionale che hanno inciso sull'applicabilità dell'art. 314, comma 5, c.p.p.; la Corte segnala che tali questioni non ricorrono nel caso di Spina.

Massime di principio

  • L'art. 314, comma 5, c.p.p. esclude il diritto alla riparazione solo quando la cessazione della rilevanza penale derivi dall'abrogazione della norma incriminatrice: se la diminuzione della pena è dovuta a una rinnovata valutazione dei fatti o a riconoscimento di circostanze attenuanti, il diritto alla riparazione può permanere.
  • Per valutare il diritto alla riparazione va distinto se la modifica del trattamento sanzionatorio è di origine normativa (abrogazione/illegittimità costituzionale intervenuta) oppure giurisprudenziale/di merito (nuova valutazione delle circostanze e della pena). Solo nel primo caso opera il divieto previsto dall'art. 314(5).
  • Quando la pena definitiva è ridotta in sede di appello o a seguito di rinvii per motivi di fatto, il periodo di custodia cautelare eccedente la pena definitiva dovrebbe essere valutato e, se accertato, dà luogo alla riparazione per ingiusta detenzione.
  • In caso di decisione contrastante o motivazione insufficiente del giudice che ha negato la riparazione per richiamarsi all'art. 314(5), la Cassazione è portata ad annullare e rinviare per nuovo esame affinché il giudice di merito verifichi la natura della riduzione (normativa vs. di merito) e quantifichi l'eventuale periodo di detenzione ingiustificata.
  • Prassi consigliata per analoghi ricorsi: documentare con chiarezza la cronologia delle misure cautelari e delle sentenze definitive, specificare le ragioni della riduzione della pena (normative o di valutazione di merito) e chiedere espressa verifica della non applicabilità dell'art. 314(5) quando la diminuzione è dovuta a valutazioni di merito.

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