Ordinanza n. 159/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia a carattere interdittivo adottata dalla Prefettura di Palermo, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva, chiedendone la sospensione cautelare. Dal testo non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di ricorso, ma la domanda cautelare ha investito la legittimità del quadro informativo e dell’istruttoria prefettizia, nonché degli atti procedimentali presupposti. La Prefettura aveva valorizzato la gestione riconducibile a logiche claniche, le cointeressenze tra diverse attività riferibili a una famiglia operante nel territorio di Carini, la mancata dissociazione dell’impresa dal contesto criminoso, la storia economico-criminale del gruppo di riferimento, recenti risultanze di polizia giudiziaria relative anche al delitto di associazione mafiosa, relazioni familiari, contatti con esponenti apicali di Cosa Nostra, collegamenti con altre imprese inquinate e dinamiche di esercizio dell’attività aziendale. La ricorrente contestava, in sede cautelare, gli effetti dell’interdittiva e chiedeva una misura favorevole, inclusa la sospensione dell’efficacia del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, a un primo sommario esame, di elementi di fondatezza. Ha ritenuto che il compendio informativo raccolto dalla Prefettura evidenziasse un’inequivoca compromissione dell’impresa, sia sotto il profilo delle cointeressenze e della gestione clanica, sia sotto quello della mancata dissociazione dal contesto criminale. Il Collegio ha considerato rispettato il contraddittorio procedimentale e ha giudicato ragionevole, coerente, chiara e attualizzata la valorizzazione di relazioni familiari, contatti con esponenti apicali di Cosa Nostra, collegamenti con imprese inquinate e modalità di gestione aziendale. Ha inoltre distinto la valutazione preventiva antimafia da quella propria del giudice penale, ritenendo sufficiente, secondo la logica del più probabile che non, un quadro complessivo idoneo a evidenziare il pericolo di condizionamento mafioso. L’interesse privato è stato ritenuto recessivo rispetto alla tutela dell’ordine pubblico economico e della legalità delle attività commerciali. È stata esclusa, per il peso specifico e il contesto degli indizi, anche l’applicazione della prevenzione collaborativa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; sulla base di un esame sommario il TAR ha negato la sospensione dell’efficacia dell’informativa interdittiva.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
comunicazione ai sensi dell’art. 92, comma 2 bis, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.
Richiamato quale base della comunicazione prefettizia intervenuta nel procedimento; il Collegio ha ritenuto rispettato il contraddittorio procedimentale.
d.lgs. 159/2011
La valutazione prefettizia antimafia è stata ritenuta autonoma e distinta da quella penale e legittimamente fondata, secondo il criterio del più probabile che non, su un quadro complessivo di elementi sintomatici del pericolo di condizionamento mafioso.
art. 34-bis d.lgs. 159/2011
La prevenzione collaborativa è stata ritenuta non applicabile in ragione del peso specifico degli indizi e del contesto geo-economico-criminale.
Massime di principio
- La valutazione prefettizia antimafia ha natura preventiva e autonoma rispetto all’accertamento penale: può fondarsi su un quadro complessivo di elementi sintomatici del pericolo di infiltrazione o condizionamento mafioso, secondo la regola del più probabile che non, senza richiedere una pronuncia penale definitiva.
- Nella valutazione del rischio di condizionamento mafioso possono essere considerati congiuntamente relazioni familiari, rapporti con esponenti apicali della criminalità organizzata, collegamenti con imprese inquinate, cointeressenze economiche e dinamiche di gestione dell’impresa, purché il quadro risulti ragionevole, coerente, chiaro e attualizzato.
- La mancata dissociazione dell’impresa dal contesto criminoso di riferimento può concorrere, insieme agli altri elementi informativi, alla formulazione del giudizio prefettizio di pericolo di condizionamento mafioso.
- Nel giudizio cautelare contro un’informativa antimafia interdittiva, l’interesse dell’impresa può recedere rispetto all’interesse pubblico alla tutela dell’ordine pubblico economico e del circuito legale delle attività commerciali, quando il quadro indiziario evidenzi un rischio qualificato di condizionamento mafioso.
- La prevenzione collaborativa non è applicabile quando, in relazione al peso specifico degli indizi e al contesto geo-economico-criminale, il quadro informativo evidenzi una compromissione dell’impresa incompatibile con una misura più favorevole.
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