Cassazione Civile, Ordinanza n. 19880/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento emessi da un ente locale per l’anno d’imposta 2008, con cui venivano contestati omesso versamento e infedele dichiarazione della tassa rifiuti solidi urbani relativi a un’unità immobiliare. Il giudice di appello aveva rigettato il gravame del contribuente ritenendo: sanate le notifiche degli avvisi; accertata con precedente giudicato la superficie tassabile; non maturata la decadenza dell’ente dal potere impositivo; legittima la potestà regolamentare e tariffaria dell’ente; congrua la motivazione degli avvisi. In cassazione il contribuente proponeva sette motivi: (1) inesistenza/nullità della notifica degli avvisi, perché eseguita tramite agenzia privata non abilitata; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia sulla decadenza; (3) violazione della disciplina sulla decadenza, contestando l’idoneità delle notifiche effettuate tramite operatore postale privato; (4) omessa pronuncia sulla competenza a deliberare le tariffe, assunta in capo al consiglio e non alla giunta; (5) violazione delle norme sulla competenza tariffaria degli enti locali e sul piano finanziario; (6) omessa pronuncia e difetto di motivazione sull’illegittima determinazione delle tariffe; (7) violazione delle norme sul piano finanziario e richiesta di disapplicazione delle tariffe. Il Comune ha resistito con controricorso, ma la Corte ne ha dichiarato la tardività e quindi l’inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’ente per tardività della notificazione. Quanto ai motivi del ricorso, ha ritenuto inammissibili i primi tre, richiamando il consolidato orientamento secondo cui le notifiche di atti amministrativi e tributari eseguite tramite agenzie postali private con licenza individuale sono valide nel periodo di liberalizzazione parziale del servizio postale; ha inoltre rilevato che la contestazione del contribuente era generica e non scalfiva le evidenze documentali sui titoli abilitativi dell’operatore. Ha poi ritenuto infondati il quarto e il sesto motivo, poiché la sentenza di appello aveva effettivamente pronunciato sulla legittimità della tariffa, escludendo quindi l’omessa pronuncia. Ha infine dichiarato inammissibili il quinto e il settimo motivo, perché la doglianza non confrontava adeguatamente la statuizione del giudice di merito fondata su un precedente giudicato e non riportava il contenuto della sentenza richiamata, impedendo così il controllo ex actis. È stata inoltre disposta la declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 156 c.p.c.
Il raggiungimento dello scopo dell’atto può sanare eventuali vizi della notificazione quando la parte abbia comunque avuto conoscenza dell’atto.
art. 160 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’inesistenza della notifica; la Corte non accoglie la censura alla luce della validità della notifica tramite operatore postale privato abilitato.
art. 60 d.p.r. n. 600/1973
Invocato in tema di notificazioni degli atti tributari; la Corte considera valide le notifiche effettuate tramite agenzia postale privata abilitata nel periodo rilevante.
art. 4 d.lgs. n. 261/1999
Le notifiche di atti amministrativi e tributari tramite operatori postali privati sono legittime nel periodo di liberalizzazione del servizio postale, per effetto della disciplina richiamata e delle sue modifiche.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261/1999
È richiamata la licenza individuale quale titolo abilitativo idoneo per l’operatore postale privato che effettua la spedizione.
d.lgs. n. 58/2011
Ha parzialmente liberalizzato il servizio postale, riservando a Poste Italiane solo alcune notifiche particolari; per gli atti amministrativi e tributari permane la legittimità dell’operatore privato abilitato.
l. n. 124/2017
È indicata come norma che ha ulteriormente inciso sulla liberalizzazione del servizio postale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro di censura per le doglianze di violazione di legge relative a notifiche, decadenza e tariffa.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro di censura per le doglianze di nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente.
art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
I motivi sono dichiarati inammissibili perché contrari a orientamenti consolidati della Corte.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio poiché il giudice di merito aveva comunque statuito sul punto.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza; la Corte esclude il vizio di motivazione apparente o mancante.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Norma evocata dal ricorrente quale parametro della motivazione della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per il contenuto della motivazione delle sentenze tributarie.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato a sostegno dell’asserita mancanza di motivazione della sentenza impugnata.
art. 1, comma 161, l. n. 296/2006
Invocato in tema di decadenza dell’ente dal potere impositivo.
art. 32, comma 2, lett. g), l. n. 142/1990
Richiamato dal ricorrente per sostenere la competenza del consiglio comunale in materia tariffaria.
art. 42, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 267/2000
Richiamato dal ricorrente per sostenere la competenza consiliare a deliberare le tariffe.
art. 61 d.P.R. n. 507/1993
Evocato per contestare la determinazione delle tariffe e chiederne la disapplicazione.
art. 8 d.P.R. n. 158/1999
Richiamato in tema di piano finanziario e determinazione dei costi del servizio rifiuti.
d.lgs. n. 446/1997
Richiamato come base della potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate e riscossione.
art. 17-bis d.l. 34/2023
Menziionato solo per rilevare che non risultava definita la procedura di definizione agevolata annunciata dal ricorrente.
art. 370 c.p.c.
Usato per affermare la tardività del controricorso rispetto al termine di quaranta giorni.
art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017
La Corte esclude che operasse la sospensione semestrale richiamata dal resistente, per ragioni temporali e processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le notifiche di atti amministrativi e tributari eseguite tramite operatori postali privati muniti di licenza individuale sono valide nel periodo di liberalizzazione del servizio postale, non essendo riservate in via esclusiva a Poste Italiane se non per categorie specifiche di atti.
- La censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente non è accoglibile quando la questione giuridica sottostante è comunque infondata o quando la sentenza di merito abbia effettivamente espresso una statuizione, anche sintetica, sul punto.
- In sede di legittimità, la doglianza che si fondi su un preteso giudicato contrario o su una precedente sentenza richiamata dal giudice di merito deve confrontarsi specificamente con il contenuto di quel provvedimento; la mera contestazione generica è inammissibile.
- La contestazione della competenza dell’organo comunale a deliberare tariffe e piano finanziario non può essere coltivata in cassazione senza un adeguato confronto con la ratio decidendi del giudice di merito e senza indicare puntualmente il vizio denunciato.
- Quando il giudice di merito fonda la propria decisione su un precedente giudicato relativo alla medesima utenza o al medesimo rapporto, la parte che lo contesta deve dimostrare in modo specifico perché quel giudicato non precluda la decisione sulla questione successiva.
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