Cassazione Civile, Ordinanza n. 27731/2025 del 17/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato da una società di vigilanza a una guardia particolare giurata, poi confermato in appello dopo la riforma della decisione di primo grado. La Corte territoriale ha ritenuto che i fatti accertati fossero gravi sia oggettivamente, per la violazione di disposizioni regolamentari sulla dotazione di armi nella disponibilità della guardia, sia soggettivamente, perché il lavoratore avrebbe ritardato nel chiamare le forze dell’ordine in una situazione che avrebbe richiesto sin dall’inizio l’intervento altrui, tenuto conto del suo ruolo di coordinatore del servizio notturno. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità tra addebito e licenziamento, sostenendo che il contratto collettivo prevedesse per condotte più gravi una sanzione conservativa (come la sospensione dal servizio per lo stato di manifesta ubriachezza) e che il licenziamento fosse invece riservato a fatti ben più gravi, come l’uso di stupefacenti, l’abbandono del posto o l’insubordinazione. In sostanza, ha chiesto una diversa valutazione della gravità della condotta e della correlazione con le sanzioni del CCNL.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito è rimesso al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo per mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, oppure per omesso esame di un fatto decisivo nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Nel caso concreto la censura, pur formalmente qualificata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e della loro gravità, senza indicare un vero errore di diritto né un fatto decisivo trascurato. Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese e, in ragione della definizione accelerata, anche al pagamento delle somme previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità
la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del giudizio di proporzionalità compiuto dal giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nuova formulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.
la censura ammissibile richiede l’omesso esame di un fatto decisivo, tale da condurre con certezza a un diverso esito della controversia
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione accelerata
quando il ricorso è definito in conformità alla proposta accelerata, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma
art. 380-bis.1 c.p.c.
procedimento in camera di consiglio
il giudizio è stato definito con rito camerale a seguito di istanza della parte ricorrente
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
la Corte richiama la propria giurisprudenza sui limiti del sindacato di legittimità nelle ipotesi di giusta causa e giustificato motivo soggettivo
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
occorrerà applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
la definizione del ricorso in conformità alla proposta accelerata comporta la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma alla Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- Il giudizio di proporzionalità tra fatto contestato e licenziamento disciplinare è riservato al giudice di merito, che apprezza la gravità concreta della condotta e la sua riconducibilità alla previsione disciplinare o collettiva.
- In cassazione la proporzionalità può essere censurata solo nei limiti del vizio di motivazione nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, incoerente o incomprensibile, oppure per omesso esame di un fatto decisivo.
- Non è ammissibile sotto la veste di violazione di legge una censura che si limiti a proporre una diversa lettura dei fatti, una diversa ponderazione degli elementi o una diversa graduazione delle sanzioni previste dal contratto collettivo.
- Per contestare efficacemente la valutazione di proporzionalità, il ricorrente deve indicare un fatto storico decisivo effettivamente trascurato e spiegare come esso avrebbe imposto con certezza un esito diverso.
- La qualificazione della condotta come giusta causa o giustificato motivo soggettivo resta ancorata all’apprezzamento del giudice del merito, entro i limiti della riconducibilità dei fatti accertati alla fattispecie normativa e disciplinare.
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