Cassazione Penale, Ordinanza n. 24250/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il rigetto della richiesta di liberazione anticipata disposto dal Tribunale di sorveglianza. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata riferita a più frazioni detentive semestrali comprese tra il 17 gennaio 2014 e il 17 gennaio 2025. Il ricorso conteneva un'unica doglianza, ma non individuava specifici vizi del provvedimento; tendeva invece a sollecitare una nuova valutazione di merito dei presupposti della liberazione anticipata, già esaminati dal giudice di sorveglianza. Il Tribunale aveva valorizzato, in senso negativo, condotte successive alle frazioni controverse: una detenzione abusiva di munizioni commessa il 4 febbraio 2016 e una successiva condanna, il 20 ottobre 2020, per reati in materia di stupefacenti. La Corte ha ritenuto che la gravità e la reiterazione di tali condotte incidessero negativamente anche sui semestri oggetto di domanda, secondo un orientamento consolidato.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamati come reati successivamente commessi/accertati dal detenuto, rilevanti in senso negativo ai fini della valutazione della condotta per la liberazione anticipata
Massime di principio
- Nel giudizio sulla liberazione anticipata la valutazione della condotta del detenuto può assumere rilievo negativo anche con riguardo a semestri contigui o precedenti, quando emergano comportamenti successivi particolarmente gravi idonei a riflettersi complessivamente sul percorso trattamentale.
- Il ricorso per cassazione contro il diniego della liberazione anticipata è inammissibile se non censura specifici passaggi logico-giuridici dell'ordinanza impugnata e si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice di sorveglianza.
- La gravità e la reiterazione di condotte illecite del detenuto possono legittimare un giudizio sfavorevole sulla meritevolezza del beneficio, anche quando tali condotte siano cronologicamente successive al periodo semestrale oggetto di valutazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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