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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13486/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a una cartella di pagamento emessa per contributi previdenziali asseritamente omessi, relativi al periodo gennaio 1997-novembre 2001, per l'importo di euro 64.106,70. Il giudice di primo grado aveva respinto l'opposizione ritenendo che l'eventuale duplicazione della pretesa rispetto a una cartella precedente fosse stata eliminata mediante sgravio operato dall'ente, e che nel merito l'opponente non avesse contestato la pretesa. La corte territoriale aveva confermato. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di avere effettivamente contestato l'an della pretesa contributiva e di avere potuto farlo solo nelle memorie conclusive, essendo quello il primo atto utile per contrastare la documentazione dell'ente prodotta tardivamente circa lo sgravio di una precedente cartella; 2) omesso esame di un fatto decisivo e decadenza istruttoria dell'ente per tardiva costituzione, con riferimento alla produzione documentale sullo sgravio, ritenuta dal tribunale inammissibile o comunque impropria per la sua natura confessoria; 3) violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. per mancata condanna dell'ente alle spese, invocando la soccombenza virtuale e sostenendo che la documentazione prodotta dall'ente riguardasse una cartella diversa da quella oggetto di giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il secondo motivo inammissibili per la presenza di doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.; li ha comunque giudicati infondati nel merito, affermando che la documentazione sullo sgravio era necessaria e utilizzabile perché dimostrava che la pretesa contributiva portata dalla cartella impugnata era correttamente determinata e non duplicata. Il terzo motivo è stato respinto perché il ricorrente è risultato soccombente sulla pretesa contributiva oggetto della cartella; la compensazione delle spese operata dal giudice di merito era giustificata dal successivo sgravio intervenuto dopo il ricorso introduttivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    il motivo ex n. 5 è stato ritenuto inammissibile per la doppia conforme e comunque infondato perché la corte di merito aveva esaminato il fatto decisivo rappresentato dallo sgravio.

  • art. 348-ter c.p.c.

    doppia decisione "conforme"

    la presenza di decisioni di primo e secondo grado conformi sui medesimi fatti preclude la deduzione del vizio di omesso esame nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese è stata respinta poiché il ricorrente è risultato soccombente sulla pretesa principale, mentre la compensazione disposta in merito ha tenuto conto dello sgravio intervenuto successivamente.

  • art. 112 c.p.c.

    non è stata ravvisata omissione di pronuncia nella regolazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando ricorre una doppia conforme tra primo e secondo grado sui medesimi fatti, nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • Il giudice del lavoro può disporre e valorizzare d'ufficio gli atti istruttori necessari a superare l'incertezza sui fatti costitutivi della pretesa, purché nel rispetto del principio della domanda; la documentazione tardivamente prodotta può essere utilizzata se decisiva per ricostruire correttamente il rapporto controverso.
  • La regolazione delle spese va valutata tenendo conto della soccombenza sulla domanda principale; un successivo comportamento dell'ente, come lo sgravio di una precedente pretesa, può giustificare la compensazione, ma non elimina la soccombenza sulla cartella oggetto di giudizio.
  • La contestazione di una cartella per contributi omessi deve investire specificamente la pretesa portata dall'atto impugnato; l'assenza di contestazione dell'an può essere decisiva ai fini del rigetto dell'opposizione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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